Riesame cautelare, sindacato di legittimità limitato alla congruenza della motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 9383 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, quando con ricorso per cassazione si denunci vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il medesimo limite vale per il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutarne in concreto la sussistenza e rendere adeguata e logica motivazione. Il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. deve essere concreto e attuale, ma la valutazione prognostica non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere.

Il Fatto

Il tribunale del riesame rigettava l’istanza proposta nell’interesse di una donna sottoposta a custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 e all’art. 391-ter cod. pen. L’ordinanza cautelare era stata già annullata con rinvio dalla Cassazione in relazione alle esigenze cautelari, e il riesame era stato nuovamente investito della questione.

Secondo l’ipotesi di accusa, la ricorrente, impiegata come infermiera presso un istituto penitenziario, avrebbe tentato di introdurre sostanze stupefacenti e telefoni cellulari. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’assenza del pericolo di reiterazione e una disparità di trattamento cautelare rispetto alla posizione di una coimputata, la cui misura era stata revocata.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare. Quando si censura la motivazione del provvedimento del riesame sui gravi indizi, il controllo resta circoscritto all’adeguatezza e alla congruenza del ragionamento svolto dal giudice di merito, senza possibilità di una nuova valutazione nel merito degli elementi indizianti.

Il medesimo limite opera sul terreno delle esigenze cautelari. Spetta in via primaria ed esclusiva al giudice della cautela apprezzare in concreto la loro sussistenza e darne motivazione logica. La Corte richiama sul punto il precedente della Sez. I n. 1083 del 20.02.1998, dep. 14.03.1998, Martorana, Rv. 210019.

Nel caso esaminato, il tribunale ha ritenuto che l’episodio non fosse isolato, elencando le circostanze da cui desumere l’inserimento della ricorrente in un circuito delinquenziale, e ha concluso che ella svolgeva in modo sistematico una funzione di intermediazione tra l’esterno e l’interno della casa circondariale. Su tali passaggi il ricorso non si confronta.

Il tribunale ha altresì dato atto della sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari e ha speso congrua motivazione sulla mancata equiparazione della posizione della ricorrente a quella della coimputata. La Corte ribadisce poi che il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale, ma non impone la previsione di una specifica occasione per delinquere.

Non emergendo carenze motivazionali, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 391-ter c.p.

Tutte le 57 sentenze sull'art. 391-ter c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *