Reciproca integrazione tra appello e primo grado nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. V n. 39534 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado si saldano tra loro formando un unico complessivo corpo argomentativo, quando concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova e i motivi di appello non abbiano introdotto elementi nuovi. È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi, perché non assolve la funzione di critica puntuale avverso il provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione: è deducibile solo la manifesta illogicità dell’apparato argomentativo. Riveste il ruolo di promotore non solo l’iniziatore dell’associazione, ma anche chi, rispetto a un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovrintenda alla gestione o assuma funzioni decisionali.
Il Fatto
La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara non doversi procedere per mancanza della querela quanto a un capo di imputazione e conferma nel resto la condanna, previa rideterminazione della pena. Il ricorrente era stato condannato, tra l’altro, per il reato associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen., per concorso in tentata estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, per detenzione illegale di armi e munizioni, con la medesima aggravante contestata sotto il duplice profilo del metodo mafioso e della finalità di agevolazione dell’associazione.
Avverso la pronuncia di secondo grado l’imputato propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, contestando il ruolo apicale riconosciutogli, la valutazione dell’iniziativa estorsiva, il travisamento della prova e il giudizio di responsabilità in materia di armi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio della reciproca integrazione motivazionale tra le sentenze di primo e secondo grado, richiamando le Sezioni Unite n. 6682 del 1992 e successivi arresti conformi. Quando le due decisioni di merito concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova, e i motivi di appello si limitano a prospettare circostanze già esaminate, esse costituiscono un unico corpo argomentativo.
Su questa base la Corte ricorda che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi in formule di stile, o quando difettano di correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato. Il ricorso che reitera pedissequamente i motivi già dedotti in appello e disattesi non assolve la funzione tipica di critica puntuale, secondo il richiamo alle Sezioni Unite n. 8825 del 2017.
Il controllo di legittimità, precisa la Corte, concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non quello tra prova e decisione. La censura sul vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgersi alla motivazione posta a fondamento della decisione e non alla valutazione probatoria, riservata al giudice di merito ed estranea al perimetro cognitivo della Cassazione.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La Corte richiama il principio per cui è promotore anche chi, rispetto a un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni o assuma funzioni decisionali, citando Sez. III n. 45536 del 2022 e Sez. VI n. 45168 del 2015. Il ricorrente non evidenzia alcuna manifesta illogicità della motivazione, che risulta coerente nel collegare le acquisizioni probatorie alla posizione di preminenza accertata.
Infondato anche il secondo motivo: dalle intercettazioni emerge che l’iniziativa estorsiva è partita da altri soggetti e che l’intervento del ricorrente non fu sollecitato dalla persona offesa, ma avvenne in ragione della sua figura di rilievo nel sodalizio. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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