Cass. pen. Sez. VI n. 36101/2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 36101/2026 (R.G. 19127/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da avverso la sentenza dell’ll/03/2026 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentito l’Avvocato , nell’interesse del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di Appello di Messina Il; ha confermato la sentenza emessa il 27 giugno 2025 dal Tribunale di Patti che ha (j”, riconosciuto la responsabilità di per il reato di cui all’articolo 570 cod. peno per omesso versamento, a titolo di mantenimento dei figli minorenni, dell’assegno disposto dal Tribunale Civile di Patti nel 2022 fino al dicembre 2023, con condanna al risarcimento dei danni.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso tramite il proprio difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito indicati:
2.1. Violazione di legge e vizio motivazione della sentenza che, aderendo alle conclusioni del Tribunale e travisando il contenuto di alcune risultanze probatorie, ha omesso di valutare l’assoluta impossibilità economica dell’imputato corrispondere l’assegno mantenimento, anche perché disoccupato, provvedendo comunque all’acquisto di generi alimentari e capi di vestiario per i bambini. Peraltro, in base alle sole dichiarazioni della parte civile, non si è tenuto conto che ai minorenni non mancassero comunque i mezzi di sussistenza.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. peno fondata su argomenti inconferenti al caso di specie e non considerando i criteri di cui all’art. 133 cod. peno soprattutto con riferimento all’assenza di dolo, alle modalità della condotta, all’esiguità del danno e all’occasionalità della violazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché reiterativo di argomenti già puntualmente vagliati dalla sentenza impugnata e comunque manifestamente infondato. è stato condannato dal Tribunale di Patti per non avere mai versato l’assegno mensile di 600 euro fissato dal giudice civile con provvedimento del 14 aprile 2022 a favore dei figli minorenni, non avendo dimostrato l’assoluta impossibilità a provvedervi.
La sentenza impugnata, con autonome valutazioni e richiamando le specifiche argomentazioni e prove contenute nella pronuncia di primo grado, ha esaminato in modo completo e congruo le pur generiche e non documentate circostanze indicate dalla difesa, richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai fini della sussistenza della condizione di oggettiva impossibilità di adempimento è necessario che l’imputato fornisca la prova di versare in una situazione di impossibilità oggettiva, perdurante, assoluta e incolpevole, non dimostrata sulla base della mera situazione di disoccupazione dell’obbligato (Sez. 6, n. 499979 del zero 9/10/2019, RV277626.) imponendosi un onere di allegazione da cui desumere tale situazione, oltreché l’impossibilità oggettiva e soggettiva di trovare comunque un lavoro, non bastando generiche indicazioni come avvenuto nella specie da parte del ricorrente, abile al lavoro e in condizioni di salute idonee. Peraltro, dalla testimonianza della persona offesa, ritenuta attendibile dai giudici di merito, è emerso che non avesse assolto all’obbligo su di lui gravante a favore dei figli minorenni non solo dal punto di vista economico, ma anche affettivo, così lasciando la moglie separata in una condizione di grave bisogno proprio a causa del suo inadempimento.
E’, dunque, il complesso delle condotte omissive dell’imputato, protrattesi per anni senza soluzione di continuità, unitamente all’asserita condizione di disoccupazione smentita dalla sua attuale compagna, che ha menzionato l’esercizio saltuario dell’attività di elettricista e l’acquisto di generi alimentari e piccoli regali ai figli, a rendere manifestamente infondata la tesi difensiva dell’assenza di dolo, cui si aggiunge la circostanza che non ha mai chiesto la riduzione o eliminazione dell’assegno al Tribunale civile.
Questi elementi hanno correttamente determinato la Corte di merito ad attribuire l’omissione dell’imputato non ad impossibilità incolpevole e involontaria tale da escludere la configurabilità del reato per causa di forza maggiore (Sez. 6, n.49979 del 09/10/2019, G., Rv.277626), ma ad una precisa ed ostinata deliberazione di non versare quanto dovuto alla coniuge separata, non superabile con presunte e indimostrate difficoltà economiche, non correlate all’allegazione della quotidiana condizione di vita e di sostentamento. ritenersi l’obbligo mantenimento possa essere aggirato con regalìe o acquisto di generi alimentari (Sez. 6, n. 23017 del 259955) che non riducono affatto l’offensività dell’illecito penale, ma esprimono una precisa ed ostinata deliberazione di non versare alla madre quanto dovuto per i figli secondo quanto stabilito dall’Autorità giudiziaria. Anche l’argomento difensivo secondo cui non risultava che i minorenni fossero privi dei mezzi di sussistenza non tiene conto che, stante l’impossibilità del minorenne di provvedere a sé stesso in modo autonomo, è indifferente la dimostrazione del suo stato di bisogno perché questo è in re ipsa, dal chè consegue che il genitore che non corrisponde il dovuto commette sempre il reato di cui all’art. 570 cod. peno perché viola anche il precetto costituzionale di cui all’art. 30, primo comma, Costo Il secondo motivo di ~rso è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata, con corretti argomenti giuridici basati sulla consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha escluso che nella specie fosse applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. peno a fronte dell’accertato protratto e totale inadempimento del versamento dell’assegno di mantenimento, per oltre un anno e mezzo, a favore dei figli minorenni da parte del ricorrente. Va, dunque, ribadito che in assenza di elementi espressivi di occasionalità il delitto in esame è caratterizzato dal progressivo aggravamento della lesione del bene giuridico tutelato che si verifica con i reiterati protratti inadempimenti, così da essere escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 131-bis cod. peno (Sez. 6, n. 14025 del 08/02/2024, R., Rv. 286215; Sez. 6, n. 20941 del 20/04/2022, M., Rv. 283304; Sez. 6, n. 22523 del 01/07/2020, P., Rv. 279563). Ciò vale soprattutto quando sia coinvolto, come nella specie, il best interest of the chi/d, principio immanente all’ordinamento interno (artt. 2 e 30 Costo e art. 315-bis cod. civ.) ed internazionale.
4. Alla luce degli argomenti che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza al Tribunale civile di Patti, ai sensi dell’articolo 64-bis disp. atto cod. proc. peno P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza al Tribunale civile di Patti, ai sensi dell’articolo 64-bis disp. atto cod. proc. peno Così deciso il 22 settembre 2026
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 315-bis c.c. – Diritti e doveri del figlio
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso