Prescrizione e aggravante ad effetto speciale nel giudizio di equivalenza (Cass. pen. Sez. V n. 39533 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti non esclude la rilevanza della circostanza aggravante ad effetto speciale ai fini del computo del termine di prescrizione. L’aggravante deve ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen., uno degli effetti che le sono propri, paralizzando l’attenuante e impedendole di alleviare concretamente la pena. La nozione di amministratore di fatto postula l’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione, non richiedendo tutti i poteri dell’organo di gestione ma un’apprezzabile attività gestoria, non episodica od occasionale. Integra bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore che prelevi somme dalle casse sociali a titolo di compensi solo genericamente indicati nello statuto, in assenza di determinazione con delibera assembleare.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto al capo a) dell’imputazione e rideterminava il trattamento sanzionatorio per i restanti capi b) e c), revocando nei confronti di uno degli imputati la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e le statuizioni civili in favore di un fallimento, confermando nel resto le statuizioni in favore delle altre parti civili.
Secondo l’accusa, i ricorrenti, nella veste di amministratori di fatto delle società fallite, avrebbero distratto somme ingenti dai conti sociali mediante bonifici e pagamento di fatture per prestazioni mai rese. Avverso la sentenza di appello entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi, tra cui l’intervenuta prescrizione, la contestazione della qualifica di amministratore di fatto e l’illegittimità della decisione per lo smarrimento di parte della documentazione contabile.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto, per priorità logica, il motivo sulla prescrizione. Il ricorrente sosteneva che, esclusa la recidiva e ritenuta l’equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante di cui all’art. 219 l. fall., anche per i capi b) e c) il termine fosse decorso. La Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui l’equivalenza non esclude la rilevanza dell’aggravante ad effetto speciale ai fini del computo prescrizionale, richiamando Sez. V n. 25962 del 2022 e Sez. V n. 48891 del 2018. Il motivo è quindi manifestamente infondato: considerata la dichiarazione di fallimento, i termini risultano di gran lunga non ancora decorsi.
Quanto alla qualifica di amministratore di fatto, la Corte richiama Sez. V n. 27264 del 2020 e Sez. V n. 35346 del 2013: i destinatari delle norme fallimentari si individuano sulle concrete funzioni esercitate, non sulle qualifiche formali. Significatività e continuità non impongono l’esercizio di tutti i poteri gestori, ma un’apprezzabile attività gestoria non episodica. Nel caso, le conformi decisioni di merito hanno ravvisato gli indici della gestione di fatto nelle dichiarazioni di dipendenti e testi, valorizzando il potere di spesa e di assunzione del personale.
Sui motivi relativi allo smarrimento della documentazione contabile, la Corte rileva che esso ha sì limitato l’indagine del perito nominato in appello, ma non ha impedito l’accertamento: il perito non ha rinvenuto elementi contrari alla ricostruzione accusatoria e ha confermato l’esistenza di un disegno finalizzato a ottenere anticipazioni bancarie. I ricorrenti non hanno dimostrato la decisività della documentazione mancante, sovrapponendo il piano dell’allegazione a quello della dimostrazione, con censure generiche.
Infine, la Corte conferma il principio secondo cui integra bancarotta fraudolenta per distrazione il prelievo di somme a titolo di compensi solo genericamente previsti, richiamando Sez. V n. 30105 del 2018 e Sez. V n. 50836 del 2016. I motivi sulle attenuanti generiche sono dichiarati inammissibili per genericità e insufficienza dei meriti allegati. I ricorsi sono nel complesso rigettati, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Nota della Redazione
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