Rapina impropria consumata anche sotto il controllo della vigilanza (Cass. pen. Sez. II n. 39973 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria non è necessario che l’agente consegua il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia compiuto la sottrazione. Non assume rilievo contrario il controllo esercitato dal personale di vigilanza o dalla persona offesa, perché tale controllo è idoneo a impedire soltanto la successiva acquisizione di un’autonoma disponibilità del bene. La qualificazione giuridica del fatto come rapina consumata resta corretta anche quando la cosa sia stata trasferita da un concorrente all’altro per un breve lasso temporale, senza che la presenza delle forze dell’ordine valga a escludere la fattispecie. Il motivo di ricorso che riproponga questioni già devolute al giudice di merito è inammissibile.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 gennaio 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma dell’11 settembre 2024, che aveva condannato due imputati alla pena di legge per il delitto di concorso in rapina impropria aggravata. Avverso tale decisione il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi.

Con il primo si lamentava la manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento dell’ipotesi di tentata rapina impropria: i prevenuti non avrebbero conseguito la piena disponibilità del bene, essendo la condotta avvenuta sotto la diretta e continua supervisione della persona offesa e degli operatori di polizia intervenuti nell’immediatezza. Con il secondo si contestava l’omessa esclusione della recidiva, valorizzando l’assenza di danno per la vittima e la risalenza nel tempo dei precedenti.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi manifestamente infondati e reiterativi di questioni già sottoposte al giudice di merito, pervenendo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno richiamato la costante interpretazione giurisprudenziale secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l’agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui. È sufficiente che ne abbia compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo contrario il controllo del personale di vigilanza, idoneo a impedire soltanto la successiva acquisizione di un’autonoma disponibilità della cosa stessa. Il collegio ha richiamato sul punto Sez. II n. 15584 del 12.02.2021, Rv. 281117-01 e Sez. II n. 11135 del 22.02.2017, Rv. 269858-01.

L’applicazione di tale principio ha condotto a ritenere del tutto corretta la qualificazione giuridica dei fatti. Gli imputati avevano già compiuto la sottrazione del telefono cellulare in danno della persona offesa, che era stato anche trasferito dall’uno all’altro, conseguendone così la disponibilità, pur per un breve lasso temporale. La presenza delle forze dell’ordine o della persona offesa non può essere assunta a elemento decisivo per escludere la fattispecie consumata.

Anche il secondo motivo è stato giudicato reiterativo. La Corte di appello aveva spiegato, con gli argomenti esposti alle pagine 2-3 della sentenza, le ragioni per le quali nei confronti di una delle ricorrenti dovesse riconoscersi la recidiva, avuto riguardo alla natura dei precedenti e alla passata attestazione in altra pronuncia della stessa aggravante speciale, interpretate in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in euro 3.000,00 ciascuno, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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