Differimento dell’interrogatorio e pericolo di inquinamento probatorio (Cass. pen. Sez. VI n. 29734 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il differimento dell’interrogatorio di garanzia per pericolo di inquinamento probatorio è legittimo quando il giudice della cautela dia conto in concreto delle modalità con cui l’indagato potrebbe compromettere le indagini, avuto riguardo all’assetto dei rapporti con i coindagati e alla natura degli elementi di prova già acquisiti. La custodia cautelare in carcere può essere mantenuta, in luogo degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ove emerga il rischio di riattivazione dei contatti con il contesto delittuoso. L’ammissione di responsabilità resa in dichiarazioni spontanee, limitata a ciò che non poteva essere negato, non integra condotta collaborativa idonea a escludere le esigenze cautelari.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato la richiesta proposta dal ricorrente, confermando il provvedimento con cui il Giudice dell’udienza preliminare aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a un reato previsto dall’art. 73, commi 1, 3 e 6, d.P.R. n. 309/1990, contestato in concorso.
Avverso l’ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: difetto di motivazione sul differimento dell’interrogatorio di garanzia, presunta astrattezza del giudizio sul rischio di reiterazione, mancato riconoscimento della valenza collaborativa dell’ammissione di responsabilità e sproporzione della misura rispetto al ruolo marginale del ricorrente, incensurato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il differimento dell’interrogatorio. Il Tribunale ha giustificato il provvedimento rilevando che le indagini non erano concluse, che esisteva una vasta rete di soggetti coinvolti nella coltivazione illecita e che gli indagati, alcuni legati da rapporti di parentela, comunicavano tra loro e controllavano il territorio per eludere gli interventi delle forze dell’ordine. Il quadro dimostrava inoltre l’abitudine a cancellare i messaggi e a munirsi di strumenti per sottrarsi ai controlli. Su queste basi non è irragionevole ritenere gli arresti domiciliari inidonei a precludere la riattivazione dei contatti con i coindagati.
Quanto al rischio di reiterazione, il Tribunale non si è fermato a probabilità astratte. Ha valorizzato elementi specifici: la vicinanza della piantagione all’abitazione del ricorrente, il collegamento diretto tramite una stradina e un tubo di irrigazione, il ruolo di vedetta assegnatogli secondo le conversazioni intercettate e la sua presenza nelle videoriprese. Il sicuro inserimento del ricorrente in un contesto di gestione rodata e professionale dell’attività illecita, pur in presenza di incensuratezza, ha condotto a ritenere che, se rimesso in libertà, egli potrebbe ristabilire i contatti con l’ambiente.
Sul terzo motivo, la Corte conferma la valutazione del Tribunale: l’ammissione di responsabilità non ha valenza collaborativa, perché il ricorrente si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha reso dichiarazioni spontanee con cui ha ammesso solo ciò che non poteva plausibilmente negare.
Infine, sul profilo della proporzionalità, il Tribunale ha coerentemente osservato che un dispositivo elettronico di controllo consentirebbe di verificare l’allontanamento dal domicilio, ma non di impedire la reiterazione di reati della stessa specie con modalità diverse. Da qui il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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