Case prefabbricate stabili integrano lottizzazione abusiva e reati edilizi (Cass. pen. Sez. VII n. 40166 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le case prefabbricate ancorate stabilmente al suolo, munite di opere fisse che ne consentono l’utilizzo residenziale permanente, non costituiscono opere precarie e integrano la lottizzazione abusiva e i reati edilizi, in particolare la costruzione senza permesso di costruire. La destinazione agricola del terreno impressa dagli strumenti urbanistici non può essere stravolta da insediamenti a carattere stabile residenziale, anche se realizzati mediante manufatti mobili dotati di tutte le urbanizzazioni. Quanto alla confisca, la misura ablatoria può estendersi all’intero terreno quando le opere di trasformazione lo abbiano interessato in gran parte e gli imputati non vi abbiano ottemperato all’ordine di rimessione in pristino. L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Il Fatto
La vicenda riguarda quattro imputati, condannati dalla Corte d’appello di Bologna per lottizzazione abusiva, costruzione senza permesso di costruire e violazioni delle norme antisismiche e sul collaudo. Su un terreno a destinazione produttiva agricola erano stati installati due manufatti prefabbricati ad uso abitativo, corredati da pozzi, intercapedini per l’impianto fognario, recinzioni e una strada carraia di accesso.
Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo vizi di motivazione sulla natura lottizzatoria delle opere, sulla necessità di collaudo e autorizzazioni sismiche, nonché sull’estensione della confisca, sull’esclusione della particolare tenuità del fatto e sulla mancata declaratoria di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I primi tre motivi sono stati ritenuti riproduttivi di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti, oltre che volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Il quarto e il quinto motivo sono stati giudicati manifestamente infondati.
Sul primo profilo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui anche gli insediamenti di case mobili, quando abbiano carattere stabile residenziale, integrano i reati di lottizzazione abusiva e costruzione senza permesso di costruire (Sez. III n. 8970 del 23.01.2019, Scifoni). Nel caso di specie, le opere fisse realizzate consentivano l’assoluta autonomia dei manufatti e il loro utilizzo come abitazione a tutti gli effetti, snaturando la destinazione agricola dell’area.
Quanto alle norme antisismiche, i giudici di merito hanno ribadito che anche le costruzioni con strutture in legno richiedono la sottoposizione alla relativa disciplina (Sez. III n. 4567 del 10.10.2017, dep. 2018, Airo’). La Corte ha aggiunto che la normazione secondaria regionale, come la delibera della Giunta dell’Emilia Romagna n. 2272 del 2016, non può derogare alla normativa statale, e che le case in esame, ancorate stabilmente al suolo, non erano assimilabili ai prefabbricati su ruote e container.
Analogo rigetto ha riguardato il motivo sul mancato collaudo: la presenza di una struttura portante metallica rendeva necessario il prescritto collaudo. Sulla confisca, la Corte ha confermato la proporzionalità della misura estesa all’intero terreno, poiché le opere di trasformazione lo avevano interessato in gran parte e non erano mai state eliminate dopo l’ordinanza di rimessione in pristino, non consentendo di distinguere le parti oggetto degli abusi.
Infine, sulla particolare tenuità del fatto, la Corte ha confermato il diniego valorizzando la stabilità e la permanenza delle opere, la pluralità degli illeciti e il mancato rispetto dell’ordine di demolizione (Sez. VII n. 10481 del 19.01.2022, Deplano). Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto corretta l’affermazione dei giudici di appello circa l’applicabilità del termine di sospensione della legge n. 103 del 2017, riconosciuto dalle Sezioni Unite n. 20989 del 12.12.2024, dep. 2025, Polichetti, escludendo che i reati fossero prescritti alla data della sentenza impugnata. L’inammissibilità preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente (Sez. Un. n. 32 del 22.11.2000, D.L.).
Nota della Redazione
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