Schermo societario e società di fatto: prova di utili e retrocessione (Cass. pen. Sez. 3 n. 19980 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la società formalmente istituita può essere ritenuta un mero schermo fittizio solo a seguito di un accertamento concreto che ne verifichi l’assenza di qualunque significato economico o imprenditoriale lecito e l’esistenza di accordi, anche per facta concludentia, per la retrocessione dei proventi alla società di fatto. La configurabilità di una società di fatto, rilevante ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 74 del 2000, presuppone la prova di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario, ivi inclusa la previsione degli utili concretamente imputabili all’ente e dei criteri per la loro distribuzione e per la ripartizione delle perdite. L’omessa indicazione di tali elementi determina la carenza motivazionale sui gravi indizi di colpevolezza, con consequenziale annullamento dell’ordinanza cautelare per tutti i reati-fine e per il reato associativo.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, aveva confermato l’applicazione nei confronti del ricorrente della misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e della misura interdittiva dell’esercizio dell’attività di impresa per dieci mesi. Le misure erano state disposte per l’ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e di autoriciclaggio, nonché per i reati-fine di cui agli artt. 2, 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e all’art. 648-ter.1 cod. pen. L’impianto accusatorio si fondava sull’esistenza di un’unica società di fatto, rimasta occulta, che assorbiva quindici società di capitali costituite dai componenti della famiglia del ricorrente, ritenute meri schermi fittizi (“cartiere”) utilizzati per distribuire il carico fiscale e per evitare il superamento delle soglie di punibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure relative alla nullità dell’udienza di riesame per omesso avviso a un difensore, rilevando che dagli atti non emergeva alcuna iniziativa dell’indagato diretta a coinvolgere il predetto legale, la cui nomina non risultava da alcun elemento certo.

Ha, invece, accolto le doglianze concernenti la sussistenza del fumus commissi delicti, enunciando puntuali principi in tema di rilevanza penale della società di fatto. La Corte ha precisato che, ai fini del diritto penale tributario, la società di fatto è soggetto passivo di norme impositive e, pertanto, l’amministratore di fatto che ometta la dichiarazione può rispondere del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Tuttavia, la sua esistenza deve essere accertata in concreto, con la dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario, tra cui l’esercizio in comune di attività commerciale, il conferimento di beni e servizi e la previsione degli utili e dei criteri di ripartizione, e la sua percezione all’esterno.

Quanto alle società formalmente istituite, la Corte ha escluso che la loro gestione unitaria da parte di un centro di comando possa di per sé qualificarle come fittizie, trattandosi di espressione dell’autonomia privata. La natura di società schermo postula, invece, un accertamento rigoroso circa l’assenza di significato economico lecito della singola società e l’esistenza di accordi per la retrocessione dei proventi all’ente di fatto. Nella specie, l’ordinanza impugnata nulla aveva esposto né in ordine alla previsione degli utili della società di fatto e ai criteri di riparto, né in ordine alla regolamentazione della retrocessione dei proventi, risultando la motivazione gravemente lacunosa su elementi costitutivi indispensabili.

La Corte ne ha tratto la conseguenza che le carenze motivazionali impedivano di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati posti a fondamento della misura: l’omessa dichiarazione, i delitti di dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonché, a cascata, l’autoriciclaggio e l’associazione per delinquere. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio, restando assorbite le censure sul pericolo di reiterazione e impregiudicata la verifica delle esigenze cautelari in sede di nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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