Bancarotta: mutamento del fatto e amministratore di fatto tra contestazione e prova (Cass. pen. Sez. V n. 40415 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra un mutamento del fatto, rilevante ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., la diversa collocazione temporale delle condotte di distrazione contestate quando l’addebito conserva la propria identità sostanziale e l’imputato sia stato posto in condizione di difendersi nel merito. In tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto si desume dalla presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale della società, e il relativo accertamento, se sorretto da congrua motivazione, è insindacabile in sede di legittimità. Il mancato rinvenimento all’atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, purché sia accertata la previa disponibilità degli stessi nella loro esatta dimensione. Le statuizioni sul trattamento sanzionatorio e sugli esiti del giudizio di comparazione, implicando valutazioni discrezionali del merito, sfuggono al sindacato di legittimità ove non siano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. La durata delle pene accessorie va determinata in concreto dal giudice secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., senza automatismi rispetto alla pena principale.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda un soggetto condannato in primo grado, con sentenza del Tribunale di Palmi, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nell’ambito del fallimento di una società. La Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma, ha rideterminato la pena e le sanzioni accessorie, revocando l’interdizione dai pubblici uffici.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, lamentando in particolare la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza per la diversa collocazione temporale dei fatti, l’erronea attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, il difetto di prova della distrazione e del dolo, nonché profili relativi al trattamento sanzionatorio e alla durata delle pene accessorie.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal primo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Il ricorrente sosteneva che, a fronte di una contestazione riferita a condotte del biennio 2009-2010, la sentenza di condanna avesse ricondotto la responsabilità a fatti del 2010-2011, con indebita dilatazione dell’addebito. La Corte osserva che la fattispecie contestata riguarda la bancarotta patrimoniale per distrazione, incentrata sul mancato rinvenimento, alla data della dichiarazione di fallimento, di beni aziendali. In tale prospettiva la cronologia delle forniture non assume rilievo decisivo, poiché il tema di prova è la mancata giustificazione della destinazione dei beni o del loro controvalore.

Il Collegio richiama il principio per cui il mutamento del fatto richiede una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie concreta, tale da ingenerare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e pregiudizio effettivo ai diritti della difesa, non essendo sufficiente un mero confronto letterale tra contestazione e sentenza (Sez. U n. 36551 del 15.07.2010, Carelli). Nel caso concreto, la diversa collocazione temporale non ha inciso sull’identità dell’addebito, tanto più che il ricorrente aveva egli stesso prospettato la riferibilità all’anno 2011 dei crediti per forniture, così evidenziando quella stessa collocazione di cui poi si doleva.

Sul secondo motivo, relativo all’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, la Corte ribadisce che essa richiede elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della gestione societaria, e che l’accertamento costituisce valutazione di fatto insindacabile ove sorretta da congrua motivazione (Sez. V n. 45134 del 27.06.2019, Bonelli). La sentenza impugnata aveva valorizzato la convergenza di plurime prove, tra cui le dichiarazioni del legale rappresentante formale, del commercialista e dei fornitori, che avevano individuato nel ricorrente l’unico referente.

Quanto al terzo motivo, la Corte conferma che, in tema di bancarotta per distrazione, il mancato rinvenimento dei beni all’atto della dichiarazione di fallimento costituisce valida presunzione della loro dolosa sottrazione, purché sia accertata la previa disponibilità nella loro esatta dimensione (Sez. V n. 35882 del 17.06.2010, De Angelis). La censura sull’elemento soggettivo è giudicata inedita e manifestamente infondata. I motivi sul trattamento sanzionatorio e sulle pene accessorie sono rigettati, richiamando il principio che vieta ogni automatismo ma ammette l’ancoraggio motivato delle pene accessorie alla pena principale (Sez. U n. 28910 del 28.02.2019, Suraci).

Il ricorso è pertanto complessivamente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

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