Confisca di prevenzione e terzo interessato: basta l’allegazione della lecita provenienza (Cass. pen. Sez. V n. 641 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione, la presunzione di illecita provenienza dei beni ha natura di presunzione relativa e il terzo interessato assolve l’onere probatorio a proprio carico con la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, ragionevolmente e plausibilmente, a indicare la lecita provenienza dei beni. La sproporzione non opera automaticamente allorché l’acquisto sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario: il finanziamento va rimborsato e ha un costo, sicché l’incapienza va valutata in relazione a tale onere. La confisca integrale di un complesso aziendale è ammessa solo in caso di assoluta o prevalente natura illecita delle risorse impiegate; altrimenti il giudice deve distinguere gli apporti leciti da quelli illeciti e sottoporre ad ablazione solo le parti riferibili ai secondi.
Il Fatto
La ricorrente, terza interessata, interviene nel procedimento di prevenzione instaurato nei confronti del padre. La Corte d’Appello di Milano, in sede di rinvio dopo l’annullamento della Sez. I penale, rigetta il suo appello avverso la confisca di due immobili e delle quote societarie di una società immobiliare.
La difesa deduce violazione degli artt. 627 e 628 cod. proc. pen. e dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, lamentando che il giudice del rinvio ha ignorato le allegazioni sulla capacità economica del nucleo familiare e sull’origine lecita dei fondi. Il ricorso è affidato a un unico, articolato motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la ricorrente non ha censurato la confisca delle somme sul conto estero. Passa quindi all’esame degli acquisti immobiliari, ove rileva il vizio di motivazione: il decreto si è limitato alle sole donazioni, svilendone la portata istruttoria, senza confrontarsi con le allegazioni difensive.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 4880 del 2015 (Spinelli), la Corte ribadisce che la presunzione relativa impone al terzo la sola allegazione di fatti, situazioni o eventi idonei, in termini plausibili, a indicare la lecita provenienza dei beni. Il giudice avrebbe dovuto spiegare perché il nucleo familiare non potesse risparmiare l’importo necessario all’acquisto; e la convivenza con il compagno della madre postulava, secondo l’id quod plerumque accidit, un contributo almeno parziale al mantenimento del nucleo.
Quanto alle quote societarie, la Corte conferma che la presunzione opera anche quando l’acquisto sia avvenuto mediante credito bancario (richiamando Sez. V n. 33038 del 2017, Valle), ma la ricorrente ha documentato l’avvenuto rimborso del mutuo per opera del compagno. La decisione impugnata, sul punto, non ha superato l’onere di allegazione con adeguata motivazione.
Infine, la Corte accoglie la censura sulla confisca integrale del complesso aziendale. Richiamando Sez. VI n. 31634 del 2017, Lamberti e Sez. II n. 30655 del 2023, Rappa, si afferma che l’ablazione dell’intera impresa è ammessa solo in presenza di una assoluta o prevalente natura illecita delle risorse; altrimenti occorre distinguere gli apporti leciti da quelli illeciti. Il giudice di rinvio avrebbe dovuto chiarire se i proventi generati dall’impresa fossero o meno tutti riferibili all’attività delittuosa del proposto.
Il decreto è pertanto annullato limitatamente alla confisca dei beni immobili e delle quote societarie, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Milano.
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Nota della Redazione
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