Esigenze cautelari e pericolo di reiterazione nelle misure interdittive (Cass. pen. Sez. VI n. 40722 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali relative a reati contro la pubblica amministrazione, il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, effettivi nel momento di applicazione della misura. La cessazione dell’incarico pubblico correlato ai reati, unitamente allo scioglimento dell’organo e alle dimissioni del coindagato munito di carica, impone una motivazione specifica e attuale sugli strumenti operativi che il soggetto dimissionario potrebbe ancora attivare. Non è sufficiente il riferimento a generici legami con soggetti politici non individuati, né la posizione di conflitto di interessi e la violazione dell’obbligo di astensione valgono di per sé a dimostrare la subordinazione dell’interesse pubblico a quello privato.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., aveva applicato all’indagato, nella qualità di presidente di una commissione comunale per il paesaggio, le misure interdittive congiunte del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di esercitare la professione e svolgere attività di impresa, in sostituzione degli arresti domiciliari disposti dal G.i.p. per ipotesi di falso e corruzione propria.

La difesa aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la mancata riqualificazione del reato di corruzione di un capo di imputazione in termini di corruzione impropria, in pretesa contraddittorietà con le decisioni assunte nei separati procedimenti cautelari dei coindagati, e la carenza di motivazione sull’attualità del pericolo di reiterazione, essendo cessato il ruolo pubblico e sciolta la commissione.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge i primi due motivi. Nella materia cautelare, quando i procedimenti di impugnazione sono trattati separatamente e in modo autonomo, non opera l’effetto estensivo dell’art. 587 cod. proc. pen., poiché la frammentazione dei procedimenti incidentali può dar luogo a valutazioni difformi, sanabili per il carattere provvisorio delle decisioni. Il principio è ribadito dalle Sezioni Unite n. 34623 del 2002 e dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 41 del 1995, secondo cui presupposto dell’estensione è che il procedimento incidentale sorga e si svolga in modo unitario e cumulativo.

La Corte ricorda inoltre che, in tema di impugnazioni de libertate, il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito, così da provocare il giudice del riesame a risposte adeguate; in mancanza, il ricorso è inammissibile su tali punti per carenza di cognizione in fatto (Sez. VI n. 16395 del 2018). Neppure è configurabile una violazione dell’art. 3 Cost., poiché la diversità delle valutazioni nelle singole posizioni processuali dipende dalle differenti strategie difensive e resta confinata all’ambito cautelare.

Fondati sono invece i motivi sulle esigenze cautelari. Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione, introdotto nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve basarsi su dati concreti ed effettivi nel momento dell’applicazione della misura (Sez. VI n. 8211 del 2016). Il pericolo può sussistere anche dopo la sospensione o cessazione del rapporto, ma solo con adeguata motivazione sulla irrilevanza della sopravvenuta cessazione, con riguardo alla probabile rinnovazione di condotte analoghe nella mutata veste di concorrente in reato proprio altrui (Sez. V n. 31676 del 2017).

L’ordinanza impugnata è carente nell’indicazione dei legami con altri pubblici amministratori. La cessazione dell’incarico, lo scioglimento della commissione, le dimissioni dell’unico coindagato con incarichi pubblici e il clamore mediatico non possono essere superati con astratte presunzioni. L’affermazione sui “rapporti privilegiati con esponenti politici” non individuati è generica e priva di agganci investigativi, e confonde le legittime scelte di politica urbanistica con l’ipotesi criminosa di commistione tra interessi pubblici e privati.

La Corte censura anche il riferimento al “sistematico impiego distorto della funzione pubblica”, privo di specificazione delle norme urbanistiche violate. La posizione di conflitto di interessi e la violazione dell’obbligo di astensione non consentono di ritenere che il progetto approvato fosse contrario all’interesse pubblico. Quanto all’art. 360 cod. pen., è necessario individuare gli strumenti operativi che il soggetto dimissionario potrebbe attivare per completare gli accordi criminosi. L’annullamento è disposto senza rinvio, non ravvisandosi margini di integrazione della motivazione, con cessazione delle misure interdittive.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *