Motivazione apparente e ricorso inammissibile per censure generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 23956 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve verificare che essa sia effettiva, realmente idonea a rappresentare le ragioni della decisione, non manifestamente illogica, non internamente contraddittoria e non logicamente incompatibile con altri atti del processo, specificamente indicati dal ricorrente. L’applicazione di tale principio esclude l’ammissibilità del motivo che, sotto l’etichetta del vizio di motivazione, maschera una deduzione di circostanze di fatto già vagliate dal giudice della cognizione. Le censure di violazione di legge allegate in termini generici e avulsi dalla scansione argomentativa della sentenza impugnata sono inammissibili, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma versata in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi per vizi di motivazione e violazione di legge.
Il ricorso giunge davanti alla Corte di cassazione perché il ricorrente assume che la sentenza di appello non abbia adeguatamente valutato il contenuto del provvedimento impositivo della misura di prevenzione oggetto di violazione e non abbia correttamente applicato i principi in materia di causa di esclusione della punibilità e di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione. Il giudice di cassazione non riesamina il merito della vicenda, ma verifica che la motivazione sia effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni poste a base della decisione adottata.
Il controllo si estende poi alla tenuta logica interna del provvedimento: la motivazione non deve essere manifestamente illogica, né presentare insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute. Deve inoltre risultare logicamente compatibile con gli altri atti del processo, purché questi siano indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso. Sul punto la Corte richiama i propri precedenti, segnatamente Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516, e Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708.
L’applicazione di tale principio conduce alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo. La Corte rileva che il dedotto vizio di motivazione maschera in realtà la prospettazione di circostanze di fatto che il giudice della cognizione ha adeguatamente vagliato, esaminando l’effettivo contenuto del provvedimento impositivo della misura di prevenzione oggetto di violazione.
Quanto alle dedotte violazioni di legge, la Corte le ritiene insussistenti. Il giudice di appello si è soffermato, applicando correttamente i principi che governano le rispettive materie, sia sulla causa di esclusione della punibilità sia sulla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 20-bis cod. pen.. Le relative censure sono giudicate totalmente generiche e allegate in termini del tutto avulsi dalla scansione dei passaggi argomentativi della sentenza.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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