Conflitto di interessi e incarichi leciti non provano l’accordo corruttivo (Cass. pen. Sez. VI n. 40723 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di astensione da parte del pubblico ufficiale in situazione di conflitto di interessi, quando il rapporto sottostante consista in un incarico professionale lecito, non simulato e non vietato dalla legge, non integra di per sé indizio dell’esistenza di un accordo corruttivo. Il nesso di sinallagmaticità tra esercizio della funzione e utilità deve essere accertato con massimo rigore, non potendosi desumere la remunerazione del mercimonio dalla sola convergenza di interessi. Il concorso del terzo estraneo all’accordo, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., richiede il contributo agevolatore con piena consapevolezza del contenuto del patto e del suo rapporto di corrispettività, non essendo sufficiente l’occasionale strumentalizzazione della funzione.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., aveva applicato al ricorrente, assessore alla rigenerazione urbana di un Comune, le misure interdittive della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio e del divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione per un anno, in sostituzione degli arresti domiciliari. L’ipotesi era il concorso nella corruzione propria contestata a un professionista, presidente di una commissione paesaggistica comunale, in accordo con un privato titolare di una società di ingegneria.

Il Tribunale aveva annullato la misura per il capo relativo ai reati di falso e riqualificato la corruzione ai sensi dell’art. 318 cod. pen., escludendo la prova che il conflitto di interessi si fosse tradotto in esercizio deviato della discrezionalità. Il ricorrente impugnava per carenza di motivazione sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso per la carenza strutturale della provvista indiziaria sul concorso del terzo. Il contributo agevolatore, per rilevare ex art. 110 cod. pen., esige la piena consapevolezza del contenuto dell’accordo corruttivo e del suo carattere sinallagmatico. Chi non riceve utilità e non conosce il patto non risponde della corruzione altrui, perché il suo apporto resta inconsapevole rispetto agli interessi perseguiti dall’unico funzionario parte dell’accordo.

La Corte ribadisce che nel reato di corruzione, sia per l’esercizio della funzione sia per atto contrario, è indispensabile il nesso di corrispettività tra funzione o atto e utilità. La dazione che abbia una causa autonoma, e non sia finalizzata a incidere sull’esercizio del potere, resta fuori dallo schema. Il rigore è massimo quando l’utilità consista nella remunerazione di un incarico professionale regolarmente assunto e svolto: non si può desumere l’accordo corruttivo dal solo conflitto di interessi e dalla susseguente violazione dell’obbligo di astensione.

La Corte richiama poi la depenalizzazione dell’abuso di ufficio per effetto della legge 9 agosto 2024, n. 114, dopo la limitazione già introdotta dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In precedenza il conflitto di interessi trovava tutela residuale nell’art. 323 cod. pen., che esigeva il dolo intenzionale. La convergenza di interessi privati nel compimento di un atto pubblico, si legge, non autorizza presunzioni di illeciti accordi. La Corte cita in tal senso Sez. 6 n. 51127 del 2019, Sez. 6 n. 21192 del 2013 e Sez. 3 n. 13735 del 2013. Dopo la riforma, l’art. 41-bis della legge urbanistica n. 1150/1942 non è pertinente quando non si approvi uno strumento urbanistico.

Nel caso concreto, le iniziative di ricerca di finanziamenti privati e il patrocinio gratuito concesso al progetto non hanno parvenza di illiceità e sono coerenti con il partenariato pubblico-privato disciplinato dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Il parere negativo espresso dal ricorrente su una proposta progettuale, che ne ha impedito il seguito, contraddice l’ipotesi di agevolazione consapevole. Manca la prova della sua conoscenza dei rapporti tra i due professionisti.

La Corte dispone quindi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, con cessazione dell’efficacia delle misure interdittive, restando assorbiti i motivi sulle esigenze cautelari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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