Dipendente della riscossione che incassa somme: peculato o truffa aggravata (Cass. pen. Sez. VI n. 35671 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il discrimine tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro oggetto di appropriazione: ricorre il primo quando il pubblico agente se ne appropri avendone già la disponibilità per ragioni d’ufficio o di servizio; ricorre la seconda quando il soggetto attivo, privo di tale possesso, se lo procuri fraudolentemente mediante artifici o raggiri. La disponibilità «per ragioni d’ufficio» costituisce elemento costitutivo del peculato e non può essere sostituita dall’ultrattività della qualifica pubblicistica ex art. 360 cod. pen., che integra solo uno degli elementi del reato. Non integra pertanto il peculato, ma la truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 1), cod. pen., la condotta del dipendente di un ente pubblico che, non addetto né formalmente né di fatto al settore della riscossione dei tributi, si faccia consegnare da privati, sulla base di un mandato fiduciario personale, somme di denaro con l’impegno, non rispettato, di utilizzarle per l’adempimento dei debiti tributari.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di una società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi, era stata condannata in primo grado per peculato e accesso abusivo a sistema informatico; la Corte di appello di Palermo aveva confermato la decisione. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputata, addetta all’ufficio che si occupava della rateizzazione dei debiti tributari, riceveva somme di denaro dai contribuenti e se ne appropriava, non destinandole al pagamento dei tributi; utilizzava inoltre assegni circolari intestati alla società per estinguere debiti tributari di soggetti diversi.
Dopo l’emersione delle condotte illecite, l’imputata veniva assegnata alla segreteria della Direzione provinciale. In tale nuova posizione, priva di rapporti con l’utenza, continuava a farsi consegnare somme da contribuenti, promettendo di riversarle all’ente. La difesa contestava la qualificazione delle condotte successive come peculato, sostenendo il venir meno della disponibilità del denaro per ragioni d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ricostruisce il fatto come accertato dalle concordi sentenze di merito e affronta due distinte questioni di qualificazione giuridica. Quanto alle condotte realizzate nella fase iniziale, l’imputata svolgeva una funzione che la poneva legittimamente a contatto con l’utenza e le consentiva di ricevere somme destinate al pagamento dei debiti tributari. L’appropriazione di quel denaro, acquisito nell’esercizio della funzione di incasso, integra pacificamente il peculato.
La Corte richiama il criterio distintivo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità: il peculato ricorre quando il pubblico agente si appropri di denaro di cui abbia già il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio; la truffa quando, privo di tale possesso, se lo procuri con artifici o raggiri (Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282). Ne deriva che, quando una prestazione in denaro è dovuta in favore della pubblica amministrazione, le modalità della consegna non rilevano ai fini dell’acquisizione al patrimonio dell’ente, con la conseguenza che commette peculato, e non truffa aggravata, il pubblico agente che, ricevuta direttamente la somma in ragione della sua funzione, se ne appropri prima di riversarla (Sez. 6, n. 21986 del 21/3/2023, Rv. 287638).
La qualificazione in termini di peculato non è dubitabile neppure per l’uso delle somme versate mediante assegni circolari intestati alla società per estinguere debiti tributari di soggetti diversi. Pur in assenza di appropriazione, al denaro è stata data una destinazione diversa rispetto a quella per cui era stato versato: si configura il peculato per distrazione, perché il pubblico agente compie un atto di disposizione uti dominus, incompatibile con la ragione per cui ha ricevuto il denaro (Sez. 6, n. 17616 del 27/3/2008, Pizza, Rv. 240068).
La Corte esclude, per completezza, l’applicabilità dell’art. 314-bis cod. pen., introdotto dall’art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112: la fattispecie trova applicazione solo rispetto alle condotte distrattive non riconducibili al paradigma delle «distrazioni-appropriative», caratterizzate dalla destinazione del denaro all’esclusivo soddisfacimento di interessi privati, che rimangono punibili a titolo di peculato.
Diversa è la soluzione per le condotte successive al 14 ottobre 2019, quando l’imputata fu assegnata alla segreteria della Direzione provinciale. La Corte d’appello aveva richiamato l’art. 360 cod. pen. e la nozione di disponibilità di fatto del denaro pubblico, ritenendo irrilevante la nuova mansione. La Sesta Sezione non condivide tale impostazione: l’art. 360 cod. pen. stabilisce solo l’ultrattività della qualifica pubblicistica e non incide sull’elemento costitutivo della disponibilità «per ragioni d’ufficio». Questa deve in ogni caso trovare causa nell’ufficio o nel servizio: ove l’appropriazione riguardi beni procurati aliunde, il peculato non è configurabile neppure valorizzando l’ultrattività della funzione.
Il principio dell’ingerenza di mero fatto — che consente di ravvisare il peculato anche in presenza di un possesso qualificato derivante dall’esercizio arbitrario di funzioni che permettano di maneggiare il denaro (Sez. 6, n. 11741 del 27/1/2023, Abbondanza, Rv. 284578) — presuppone un’inserzione nell’organizzazione dell’ente, sia pure non avallata da formali disposizioni ma da una prassi idonea a creare un rapporto privilegiato. Nel caso di specie l’imputata era stata volutamente allontanata dal ruolo che le consentiva i rapporti con l’utenza e non è emerso che continuasse a operare nel settore della riscossione.
Le condotte successive all’ottobre 2019 si connotano quindi per l’assoluta carenza di collegamento con l’attività funzionale: le dazioni avvenivano fuori dal contesto lavorativo, con modalità incompatibili con il pagamento dei tributi, nell’ambito di un rapporto personale e fiduciario. L’imputata agiva quale soggetto privato: il denaro non è mai giunto nella disponibilità dell’ente e l’intera condotta integra la truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 1), cod. pen., reato configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggetto passivo del danno (Sez. 2, n. 39958 del 19/7/2018, Ferrigno, Rv. 273820).
La Suprema Corte, in accoglimento parziale del ricorso, annulla la sentenza limitatamente alle condotte successive al 14 ottobre 2019, riqualificate come truffa aggravata, rigetta il ricorso nel resto e dispone il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la sola rideterminazione della pena. Le parti civili, definitivamente accertata la responsabilità civile, non sono legittimate a partecipare a tale fase.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.