Mancata sottoscrizione del presidente impone nuova redazione della sentenza (Cass. pen. Sez. I n. 33869 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata sottoscrizione della sentenza di appello da parte del presidente del collegio, non giustificata da un suo impedimento legittimo e supplita dalla sola firma dell’estensore, configura una nullità relativa che non incide sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo. Ove il vizio sia dedotto con il ricorso per cassazione, la Corte non può sanarlo applicando la procedura di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 547 cod. proc. pen., poiché l’apposizione successiva della firma non equivale alla sottoscrizione contestuale al deposito. Ne consegue l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, perché si provveda a una nuova redazione sottoscritta dal presidente e dall’estensore e a un nuovo deposito; i termini di impugnazione decorrono, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito della nuova sentenza.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, decidendo in esito a giudizio di rinvio e in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, rideterminava la pena inflitta al ricorrente. La sentenza veniva depositata con motivazione senza la sottoscrizione della Presidente del collegio giudicante. Con successiva ordinanza la Corte di appello rilevava l’omissione materiale e disponeva la correzione dell’atto ai sensi dell’art. 547 cod. proc. pen., dando atto dell’apposizione contestuale della firma mancante sull’originale.

Il difensore del ricorrente impugnava la sentenza con due motivi. Il secondo censurava la mancanza della sottoscrizione presidenziale, apposta solo dopo il deposito in forza di un’ordinanza che aveva applicato in modo inidoneo la procedura di correzione. Il ricorso investiva anche il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il secondo motivo, per il suo carattere assorbente, e lo ritiene fondato. Il principio richiamato è quello delle Sezioni Unite n. 14978 del 2013: la sentenza d’appello priva della sottoscrizione del presidente del collegio, non sorretta da un impedimento legittimo e firmata dal solo estensore, è affetta da nullità relativa che non tocca il giudizio né il dispositivo.

Il vizio, ove dedotto dalla parte con il ricorso per cassazione, impone l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione. Il giudice del rinvio deve redigere una nuova sentenza, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, e provvedere a un nuovo deposito. Da quel deposito decorrono i termini di impugnazione, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen.

Nel caso concreto è pacifico, e risulta dagli atti, che la firma della Presidente non era presente al momento del deposito, ma venne apposta in occasione del deposito dell’ordinanza di correzione, adottata in modo inidoneo. La Corte di legittimità esclude che l’art. 547 cod. proc. pen. possa sanare retroattivamente l’atto: l’apposizione successiva della sottoscrizione non sostituisce la firma richiesta al momento del deposito.

La sentenza impugnata è quindi annullata senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Milano per la rinnovazione dell’atto nullo. L’assorbimento del secondo motivo rende superfluo l’esame del primo, relativo alla sostituzione della pena e al divieto di cui all’art. 61-bis legge n. 689/1981.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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