Sequestro preventivo e ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. V n. 33944 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non integra la motivazione apparente, e resta quindi estranea al sindacato di legittimità, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che siano stati presi in considerazione dal giudice o risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento. Il travisamento della prova costituisce un criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione, deducibile solo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La sentenza dichiarativa di fallimento, o l’omologa sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, priva il debitore dell’amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data della sentenza, con la conseguenza che la legittimazione all’impugnazione dei provvedimenti impositivi di cautele reali spetta al solo curatore.

Il Fatto

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari reali, ha confermato il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva convertito in sequestro preventivo il sequestro probatorio di macchinari, prodotti finiti e semilavorati di proprietà di una società posta in liquidazione giudiziale, nonché di ulteriori macchinari e di un’agenda manoscritta riconducibili a due società terze.

Avverso l’ordinanza i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: l’apparenza della motivazione per omesso esame delle prove difensive; l’erronea nozione di distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale; la valorizzazione di un atto lecito, la proposta di affitto di ramo d’azienda, come indizio di reato; il travisamento della prova quanto alla presenza di un ex dipendente nell’opificio; l’assenza di pertinenzialità tra i beni delle società terze e il reato contestato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal diritto vivente in tema di impugnazioni cautelari reali. Richiamando le Sezioni Unite n. 25932 del 2008 e le Sezioni Unite n. 33451 del 2014, ribadisce che il ricorso è ammesso solo per violazione di legge e che non può prospettarsi come motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà considerati dal giudice o assorbiti dalle argomentazioni del provvedimento.

Il travisamento della prova, precisa la sentenza richiamando Sez. I n. 39846 del 2023 e Sez. II n. 20968 del 2020, è criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione, deducibile ai soli sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Ne deriva l’estraneità al sindacato di legittimità del primo, del terzo e del quarto motivo, tutti ricondotti al vizio di motivazione carente, illogica o contraddittoria. I rilievi sul compendio documentale si risolvono in una censura di sottovalutazione, smentita dal richiamo alla motivazione del provvedimento impugnato; le doglianze sulla proposta di affitto e sul rinvenimento di beni riferibili a un dipendente attengono a passaggi inseriti in un più complesso iter argomentativo o a eccezioni di fraintendimento probatorio.

La Corte affronta poi il profilo della legittimazione. La sentenza dichiarativa di fallimento, o l’omologa sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 d.lgs. n. 14 del 2019, priva il debitore dell’amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data della sentenza, determinandone il trasferimento alla curatela. Richiamando Sezioni Unite n. 40797 del 2023 e Sezioni Unite n. 45936 del 2019, ne deduce che il riconoscimento della legittimazione all’impugnazione dei provvedimenti impositivi di cautele reali spetta al solo curatore. Le censure dirette a contestare il vincolo sui beni della società in liquidazione, e in particolare quelle del secondo motivo, sono pertanto proposte da soggetti non legittimati e non possono essere esaminate.

Quanto al quinto motivo, relativo ai beni delle società terze, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata ha spiegato che nell’opificio in cui erano collocati i macchinari affidati in custodia erano stati rinvenuti materie prime, semilavorati e prodotti finiti, la cui presenza non era altrimenti spiegabile se non con la prosecuzione clandestina dell’attività d’impresa tramite l’utilizzo della strumentazione, esposta a usura e deprezzamento in danno dei creditori. L’agenda sequestrata, con annotazioni di entrate e uscite, ha documentato ricavi in nero destinati a interessi personali. I beni delle società terze, prive di effettiva struttura imprenditoriale e con quote intestate a prossimi congiunti dell’amministratore della società in liquidazione, sono stati quindi correttamente considerati cose solo formalmente riconducibili a tali compagini: i macchinari come cose utilizzate per commettere il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, le scarpe come prodotti suscettibili di aggravare le conseguenze del reato mediante la vendita in nero. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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