La prescrizione prevale sul contrasto sulla reformatio in peius (Cass. pen. Sez. 4 n. 93 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile la declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso per cassazione quando la questione proposta coinvolge un persistente contrasto giurisprudenziale, attenendo alla portata del divieto di reformatio in peius con riguardo ai singoli elementi autonomi della pena. L’intervenuta prescrizione del reato, maturata nelle more del giudizio di legittimità, determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, una volta verificata l’ammissibilità del ricorso e la regolare instaurazione del rapporto processuale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno, su impugnazione del solo imputato, aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito, riqualificando il primo reato come furto aggravato e rideterminando la pena complessiva. Il ricorrente deduceva la violazione del divieto di reformatio in peius, contestando l’aggravamento di alcuni segmenti autonomi del trattamento sanzionatorio rispetto alla decisione di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, rilevando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione. Da un lato, un orientamento ritiene che non vi sia violazione del divieto se la pena complessiva, previo ragguaglio ex art. 135 cod. pen., non risulti più grave di quella inflitta in primo grado; dall’altro, un diverso indirizzo sostiene che il divieto riguardi anche i singoli elementi autonomi della pena, che non possono essere aggravati in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
Tale contrasto, escludendo la manifesta infondatezza, ha determinato la piena instaurazione del rapporto processuale, rendendo doverosa la rilevazione dell’intervenuta prescrizione dei reati.
La Corte ha quindi calcolato il termine prescrizionale per il reato di furto monoaggravato, quale risulta dal dispositivo vincolante, punito con la reclusione da due a sei anni. Il termine ordinario di anni sei, aumentato di un quarto per gli atti interruttivi ai sensi dell’art. 161 cod. pen., ammonta ad anni sette e mesi sei, cui si aggiungono i giorni di sospensione del procedimento. Il termine è risultato inutilmente decorso alla data indicata dalla Corte.
Il medesimo termine prescrizionale, ha precisato la Corte, vale anche per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. In conformità al consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
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Nota della Redazione
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