Sorveglianza speciale, abitualità nella frequentazione dei pregiudicati (Cass. pen. Sez. I n. 37812 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 punisce la violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., e postula un’abitualità o serialità di comportamenti. L’abitualità non richiede necessariamente la reiterazione dei contatti con il medesimo soggetto, potendo desumersi dalla pluralità di incontri con pregiudicati diversi collocati in un arco temporale ristretto e in un contesto socio-ambientale significativo. È irrilevante il rapporto di parentela o affinità del sorvegliato con i pregiudicati frequentati, gravando su di lui l’onere di richiedere apposita autorizzazione per motivi leciti. Occorre inoltre accertare in concreto la conoscenza dei precedenti delle persone frequentate, desumibile da elementi fattuali concludenti.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva dichiarato la penale responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, per avere violato la prescrizione inerente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, relativa alla frequentazione di persone con condanne passate in giudicato o sottoposte a misure di prevenzione. Ritenuta la recidiva specifica e reiterata, era stata irrogata la pena di un anno e due mesi di reclusione.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione della norma incriminatrice e il vizio di motivazione. Sosteneva che la Corte territoriale si fosse discostata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui sarebbe essenziale, per l’effettiva violazione, la sussistenza di plurimi e stabili contatti con il medesimo pregiudicato, in numero apprezzabile e superiore a due. Nel caso concreto, si trattava di pochi incontri, alcuni con soggetti dai precedenti modesti e altri privi dei caratteri dell’abitualità.
La Motivazione della Corte
La Sezione I ha dichiarato il ricorso infondato, rigettandolo. Muovendo dall’art. 75 d.lgs. n. 159/2011 e dalla prescrizione prevista dall’art. 8, comma 4, la Corte ha ribadito che la fattispecie richiede un’abitualità o serialità di comportamenti, configurabile in presenza di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati.
Il Collegio ha richiamato la Sez. I n. 14149 del 2020, ove si è ritenuta immune da vizi la condanna fondata sul carattere non occasionale di almeno quattro contatti con pregiudicati, valorizzando il numero degli incontri, la concentrazione temporale, le modalità attuative evocative di una programmazione e la caratura criminale dei soggetti frequentati. Ha poi richiamato la Sez. I n. 5396 del 2021, secondo cui è irrilevante il rapporto di parentela o affinità con i pregiudicati frequentati, potendo il sorvegliato richiedere autorizzazione per motivi leciti, e la Sez. I n. 37163 del 2019, che richiede l’accertamento in concreto della conoscenza dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, desunta da elementi fattuali concludenti.
Su tali basi, la Corte ha precisato che la concentrazione dei contatti con la stessa persona costituisce solo una delle modalità dell’associarsi a pregiudicati. Anche la pluralità di contatti con soggetti diversi, in un contesto determinato — lasso di tempo ristretto, collegamento con l’ambiente delinquenziale — può integrare la violazione della prescrizione.
La Corte territoriale, secondo la Sezione, ha fatto buon governo di tali principi. Essa aveva valorizzato almeno otto occasioni di incontro in pochi mesi, con soggetti sempre diversi, tutte riconducibili in un’ottica unitaria al concetto di abitualità. Il numero dei pregiudicati frequentati, il tempo concentrato, le modalità dei contatti e la caratura criminale dei soggetti — tutti noti alle forze dell’ordine — sono stati considerati indicatori convergenti del carattere non occasionale della frequentazione.
La Corte ha inoltre condiviso il rilievo per cui la pluralità di contatti con pregiudicati diversi risulta persino più grave del rapporto abituale con un solo soggetto, giacché tale ultimo rapporto potrebbe avere origine penalmente irrilevante. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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