Distinzione tra bancarotta documentale a dolo specifico e a dolo generico (Cass. pen. Sez. V n. 33948 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili rientra nella prima fattispecie delineata dall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Essa comprende sia la mancata istituzione “sincronica” di uno o più libri contabili in un determinato anno, sia la mancata istituzione “diacronica” nel corso di diversi anni di vita dell’impresa, sia l’ipotesi della materiale esistenza dei libri “lasciati in bianco”. Diversamente, la tenuta della contabilità in guisa da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari integra la seconda fattispecie, a dolo generico, e presuppone un accertamento su libri effettivamente rinvenuti ed esaminati, realizzandosi mediante falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia nei confronti dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita nel febbraio 2021, per bancarotta documentale. L’accusa riguardava la tenuta della contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato l’assenza del libro giornale per l’esercizio 2018.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, tra cui l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 15 legge fall., la violazione dei termini delle indagini preliminari, plurimi vizi di motivazione e il difetto del dolo. La questione centrale attiene alla qualificazione giuridica della condotta e al coefficiente soggettivo richiesto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione relativa al procedimento notificatorio fallimentare. Ricorda che l’indirizzo PEC dichiarato alla Camera di Commercio equivale a un recapito assimilabile alla sede legale, sicché, salvo prova contraria, il suo mancato funzionamento integra un’irreperibilità colpevole del destinatario. Il meccanismo dell’art. 15 legge fall. è stato esaminato dalla Corte cost. n. 146/2016, che ha chiarito come esso coniughi la tutela del diritto di difesa con le esigenze di celerità del procedimento concorsuale. Ne deriva la manifesta infondatezza della questione prospettata, anche perché il giudice penale non può sindacare i presupposti della sentenza dichiarativa di fallimento.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per aspecificità, mancando la prova di resistenza: la ricorrente non ha dedotto l’incidenza decisoria dell’asserita inutilizzabilità. La Corte chiarisce che le dichiarazioni dell’ufficiale di polizia giudiziaria, assunte in dibattimento nel contraddittorio, restano utilizzabili anche se l’attività di indagine è stata svolta oltre i termini, non sovrapponendosi l’informativa di PG all’esame testimoniale.

Il terzo motivo è manifestamente infondato per violazione del principio di autosufficienza del ricorso: la difesa ha riprodotto solo stralci delle dichiarazioni del curatore, senza trascriverne l’integrale contenuto, precludendo il sindacato sul dedotto travisamento della prova.

Il nucleo del provvedimento è il quarto motivo, ritenuto fondato. La Corte ricostruisce la distinzione tra le due fattispecie dell’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., già elaborata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5 n. 45246 del 2024; Sez. 5 n. 25432 del 2012; Sez. 5 n. 18320 del 2019). La prima, a dolo specifico, ricomprende l’omessa tenuta dei libri; la seconda, a dolo generico, presuppone libri rinvenuti ed esaminati e si realizza mediante annotazione di dati falsi o omessa annotazione di dati veri, con connotazione modale che impedisce la ricostruzione contabile. I giudici di merito, qualificando la condotta come tenuta irregolare a dolo generico pur in presenza di assenza del libro giornale e senza accertare alcuna falsificazione, hanno confuso i piani di tipicità. La sentenza impugnata è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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