Revoca confisca ante codice antimafia: ricorso riqualificato come appello (Cass. pen. Sez. V n. 40765 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali applicate sulla base di una proposta formulata anteriormente al 13 ottobre 2011, la richiesta di revoca della confisca resta disciplinata dall’art. 7 della legge n. 1423/1956 e non dall’art. 28 del d.lgs. n. 159/2011, che attribuisce la competenza alla Corte d’appello. Avverso il provvedimento che decide su tale richiesta è esperibile l’appello, e non il ricorso per cassazione: in mancanza di una disciplina specifica sulla revoca, trova applicazione il regime di impugnazione previsto dall’art. 4 della medesima legge n. 1423/1956 per l’applicazione della misura. Il ricorso proposto avverso il decreto del Tribunale va pertanto riqualificato come atto di appello, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello territorialmente competente.
Il Fatto
La vicenda riguarda le quote di una società confiscate con decreto di prevenzione, tra gli altri beni ritenuti nella disponibilità di un soggetto ma formalmente intestati a terzi. Dopo una complessa sequenza di gradi di merito, annullamenti e giudizi di rinvio, le quote vengono restituite ad alcuni degli intestatari, mentre resta ferma la posizione di un altro soggetto, titolare di una quota societaria.
Quest’ultimo presenta al Tribunale di Napoli un’istanza di revoca della confisca ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1423/1956, deducendo assoluzioni sopravvenute e la restituzione delle quote disposta in favore dei germani. Il Tribunale rigetta l’istanza, escludendo che gli elementi dedotti integrino prove nuove. Avverso tale rigetto il soggetto propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente una questione di diritto transitorio. Poiché la confisca era stata applicata su proposta formulata nel 2007, quindi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011, il rimedio invocato è disciplinato dall’art. 7 della legge n. 1423/1956. In virtù della norma transitoria di cui all’art. 117 del codice antimafia, la competenza per la revoca spetta al medesimo organo che ha disposto la confisca, e non alla Corte d’appello come previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 159/2011. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 9281 del 2024.
Da questa premessa discende il profilo centrale. Avverso il provvedimento che rigetta la richiesta di revoca non è esperibile il ricorso per cassazione, ma è necessario proporre appello. Superato un iniziale contrasto, la giurisprudenza è da oltre un ventennio costante: in mancanza di una disciplina specifica sulla revoca, si applica il regime dell’art. 4 della legge n. 1423/1956, che prevede l’appellabilità dei decreti emessi dal Tribunale.
La Corte richiama numerose decisioni conformi, tra cui Sez. I n. 8530 del 2021, Sez. I n. 37311 del 2015, Sez. V n. 26996 del 2009 e Sez. I n. 21374 del 2008, ricordando anche l’unica pronuncia di segno contrario, ormai superata.
Né può ammettersi la via del ricorso per saltum, trattandosi di mezzo non contemplato nella normativa sulle misure di prevenzione, neppure dopo l’entrata in vigore del codice antimafia, come chiarito da Sez. VI n. 21181 del 2019.
Il ricorso va quindi riqualificato come atto di appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per quanto di competenza. La decisione non tocca nel merito le doglianze sulla revoca, che restano devolute al giudice dell’impugnazione.
Nota della Redazione
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