Rinuncia all’appello inefficace se depositata dal difensore senza procura speciale (Cass. pen. Sez. II n. 35140 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione sottoscritta dal solo difensore, privo di procura speciale, è inefficace: essa non costituisce esercizio del diritto di difesa e richiede una manifestazione inequivoca di volontà dell’interessato, resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Ne consegue che il giudice dell’appello cautelare deve procedere comunque alla trattazione dell’impugnazione. La sostituzione della misura cautelare con altra più gradata non equivale alla revoca e non determina la sopravvenuta carenza di interesse dell’indagato alla decisione sul merito.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento per associazione per delinquere finalizzata a truffe alle assicurazioni e per tredici episodi di truffa in ambito professionale forense, presentava istanza di revoca o sostituzione della misura. Il Gip respingeva l’istanza e il Tribunale, in sede di appello cautelare, rigettava il gravame. Nel corso del giudizio di appello i difensori di fiducia depositavano atto di rinuncia all’impugnazione e la misura veniva sostituita con altra non custodiale dal Gip.
Il Tribunale trattava comunque l’appello, lo rigettava e condannava il ricorrente alle spese. La difesa ricorre per cassazione deducendo la violazione degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., per avere il giudice deciso nonostante la rinuncia e la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il Tribunale ha correttamente proceduto alla trattazione dell’impugnazione perché la rinuncia all’appello era stata depositata dai difensori non muniti di procura speciale, come espressamente attestato nel provvedimento impugnato.
Richiamando il principio consolidato delle Sezioni unite n. 12603 del 24.11.2015, la Corte ribadisce che è inefficace l’atto di rinuncia sottoscritto dal solo difensore sprovvisto di procura speciale. La rinuncia, infatti, non costituisce esercizio del diritto di difesa e richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, confermato da Sez. II n. 49480 del 31.10.2023 in tema di ricorso per cassazione.
Quanto alla pretesa carenza di interesse, il Tribunale non poteva dichiarare inammissibile l’appello, poiché nelle more della procedura incidentale la misura non è stata revocata ma sostituita con altra gradata, permanendo l’interesse dell’indagato alla decisione sul merito. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 15900 del 16.03.2006 e Sez. V n. 39748 del 09.10.2024, secondo cui l’attenuazione della misura non può essere equiparata alla sua revoca.
Il ricorso non si confronta con tali principi, donde l’inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.