Arresti domiciliari in luogo distante e valutazione delle esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. VI n. 37947 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il giudice investito della richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari deve valutare l’inadeguatezza della misura gradata con motivazione concreta, non apodittica, avendo riguardo al “tipo” di recidiva da contrastare e alla personalità dell’accusato. Il mero richiamo alla gravità e alla pluralità dei reati, o ai precedenti specifici, non basta: occorre verificare se le esigenze cautelari, legate all’operatività nel territorio di origine, possano essere soddisfatte dagli arresti domiciliari eseguiti in luogo distante, con allentamento dei legami con l’ambiente criminale. L’onere motivazionale è tanto più stringente quando non opera il regime delle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento con cui la Corte d’appello di Palermo aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L’imputato è accusato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, per condotte commesse nel quartiere Sperone di Palermo, ed è stato condannato in primo grado a quattro anni e otto mesi di reclusione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’inosservanza dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sulla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, da eseguire in un piccolo comune distante centinaia di chilometri dal luogo dei reati.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione accoglie il ricorso e annulla con rinvio. Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui la valutazione di proporzionalità della misura implica l’apprezzamento del “tipo” di recidiva che si intende contrastare, sicché gli arresti domiciliari sono proporzionati solo se, all’esito di un rigoroso esame della personalità dell’accusato, risulti abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto-contenimento (Sez. II n. 797 del 2020).
Nei procedimenti in cui non vige il regime speciale delle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l’apprezzamento sull’inidoneità della cautela domiciliare deve fondarsi su una valutazione esplicita, non apodittica, delle specifiche ragioni che rendono inadeguato ogni affidamento fiduciario e dell’esclusiva idoneità della custodia intramuraria (Sez. III n. 31022 del 2023). Il giudice deve altresì considerare la prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni collegate alla misura gradata, con particolare riguardo alla pericolosità sociale dell’indagato (Sez. II n. 27272 del 2019).
Il Tribunale di Palermo, osserva la Corte, non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Esso ha ritenuto inadeguata la misura gradata considerando esclusivamente la gravità e pluralità dei reati, l’intensità dei traffici illeciti, l’indice di professionalità e serialità della condotta e il radicato inserimento nel settore del traffico di stupefacenti. Ha inoltre affermato che l’esecuzione degli arresti domiciliari in luogo distante da quello di commissione dei reati non è di per sé idonea ad affievolire le esigenze cautelari, “valutate e ritenute di tale pregnanza da imporre la misura del massimo vigore”.
Tale motivazione è però solo apodittica. La concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari descritte dal Tribunale sono strettamente legate all’operatività del ricorrente nella piazza di spaccio del quartiere di origine: esse, in linea di principio, ben potrebbero essere soddisfatte dagli arresti domiciliari, ove garantiscano, mediante l’allentamento dei legami organici con l’ambiente criminale di origine, l’affievolimento delle occasioni di recidiva. Il generico riferimento ai precedenti penali specifici non consente di verificare il “tipo concreto” di recidiva e se esso permanga immutato nonostante l’allontanamento, né se le condizioni personali dell’imputato fondino un ragionevole affidamento sulle sue capacità autocustodiali. L’ordinanza va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 310, comma 2, cod. proc. pen., che valuterà l’adeguatezza della misura uniformandosi ai principi enunciati.
Nota della Redazione
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