Inammissibile il ricorso contro la convalida: notifica incompleta non invalida l’atto (Cass. pen. Sez. V n. 40766 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I vizi relativi alla notifica dell’ordinanza di convalida dell’arresto, quando l’arrestato sia rimasto assente all’udienza, non si riverberano sul provvedimento di convalida e non ne determinano la caducazione. La notifica prevista dall’art. 391, comma 7, cod. proc. pen. è funzionale solo a garantire l’impugnazione, sicché una notifica incompleta incide esclusivamente sulla decorrenza dei termini per ricorrere. L’ordinanza di convalida è impugnabile per cassazione per i soli vizi genetici, quali l’assenza dei presupposti dell’arresto, l’inosservanza dei termini e le nullità verificatesi in udienza prima dell’adozione del provvedimento. Ai fini dello stato di flagranza, le ferite, l’aspetto e l’atteggiamento del reo possono costituire “tracce” del reato ai sensi dell’art. 382 cod. proc. pen., non essendo richiesto che la polizia giudiziaria risalga al reato direttamente dalle tracce rinvenute.
Il Fatto
Il Tribunale di Latina ha convalidato l’arresto in flagranza dell’indagato per tentato furto aggravato. L’arrestato, assente all’udienza di convalida per impedimento, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 111, comma 7, Cost. e 391, comma 4, cod. proc. pen., dichiarando di avere interesse all’impugnazione per precostituirsi un titolo in vista di una futura richiesta di equa riparazione.
Con il primo motivo ha dedotto che l’ordinanza gli era stata notificata priva di una pagina contenente parte della motivazione, il dispositivo e la sottoscrizione del giudice, eccezione già sollevata all’interrogatorio di garanzia. Con il secondo ha contestato la sussistenza della flagranza, negando che le ferite riportate e gli attrezzi rinvenuti nel veicolo potessero qualificarsi come tracce del reato. Con il terzo ha lamentato l’insussistenza del tentativo e della circostanza aggravante.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ritenuto soddisfatta la condizione dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., proprio in ragione dell’interesse dichiarato dall’indagato a precostituirsi un titolo per l’equa riparazione, ed è quindi passata all’esame dei motivi.
Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. I vizi della notifica riguardano una fase successiva al perfezionamento dell’atto e non si riverberano sul provvedimento di convalida, che resta impugnabile per i soli vizi genetici. L’ordinanza è destinata a esaurire i propri effetti nel momento stesso in cui interviene, a differenza dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare, che si rivolge al futuro. La notifica di una copia incompleta non determina alcuna nullità, poiché la versione integrale resta depositata in cancelleria a disposizione dell’interessato, come già affermato da Sez. 2, n. 27560 del 2018, con gli analoghi precedenti Sez. 3, n. 6662 del 2010 e Sez. 1, n. 1823 del 2006. Nel caso concreto il ricorso è stato proposto tempestivamente e con piena contezza del contenuto del giudizio.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato manifestamente infondato. L’art. 382 cod. proc. pen. ricomprende l’ipotesi in cui il reo sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima; non è richiesto che le tracce si ricolleghino direttamente a un elemento costitutivo della fattispecie astratta, potendo gli operanti apprendere della commissione in altro modo e rinvenire sul reo segni esteriori che lo ricolleghino al fatto. La Corte ha richiamato, tra le altre, Sez. 6, n. 25331 del 2021 e Sez. 4, n. 53553 del 2017.
Il terzo motivo è stato ritenuto non proponibile in sede di legittimità, poiché sollecitava una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione della gravità, a fronte di una motivazione congrua e logica, richiamando Sez. 6, n. 21771 del 2016. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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