Fatture per operazioni inesistenti: ricorso generico e inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 34804 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito, attraverso una prospettazione basata sulla sostanziale negazione dell’evidenza, è inammissibile per genericità. In tema di fatture per operazioni inesistenti, la motivazione della sentenza di condanna può fondarsi sul complesso degli elementi indiziari emergenti dalle indagini fiscali, senza che la difesa possa pretendere ulteriori accertamenti in assenza di specifiche contestazioni. Il trattamento sanzionatorio è sorretto da motivazione coerente quando individua in modo puntuale il ragionamento sotteso alla sua determinazione, valorizzando modalità e oggetto della condotta e la marcata capacità a delinquere desumibile dai precedenti e dal modus operandi.
Il Fatto
La vicenda processuale ha origine dall’accertamento, condotto attraverso indagini fiscali, di una presunta attività economica formalmente imputabile a una società riconducibile all’imputato, ma priva di effettiva operatività. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 23 gennaio 2025, in parziale riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Pistoia, ha confermato la responsabilità penale per il reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, rideterminando la pena in anni uno e mesi sei di reclusione, e ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al capo a).
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la manifesta illogicità della motivazione, per essere stata la decisione fondata su un quadro probatorio asseritamente incompleto, e con il secondo motivo la carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi rappresentano doglianze del tutto generiche e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, essendo la prospettazione difensiva basata sulla sostanziale negazione dell’evidenza.
Quanto al primo motivo, la Corte distrettuale ha correttamente fondato la propria decisione richiamando nel dettaglio il quadro probatorio in atti, alle pagine 11-13 del provvedimento impugnato, fornendo ampia risposta alle censure difensive formulate in sede d’appello. In totale continuità con il giudice di primo grado, si è evidenziato che la difesa nulla ha addotto circa l’effettività delle prestazioni, il loro oggetto, il collegamento con le dotazioni dell’impresa e le modalità di realizzazione.
Assume rilievo decisivo la complessiva assenza di una struttura imprenditoriale effettiva: la società non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali, né provveduto al pagamento delle imposte, né aveva lavoratori dipendenti, rapporti economici con fornitori, utenze, mezzi di trasporto o contratti di leasing, né una sede idonea allo svolgimento delle pretese prestazioni. La mancanza di accertamenti ulteriori invocata dalla difesa non assume rilievo, poiché il compendio probatorio già acquisito escludeva la riferibilità delle operazioni a una reale attività d’impresa.
Il trattamento sanzionatorio, oggetto del secondo motivo, è parimenti sorretto da coerenza argomentativa. La Corte territoriale ha individuato in modo puntuale il ragionamento sotteso alla determinazione della pena, a fronte di una gravità del reato non scarsa, desumibile dalle modalità e dall’oggetto della condotta, e di una marcata capacità a delinquere del condannato, ricavata dai precedenti, dalle condanne successive ai fatti, anche recenti, e da un modus operandi ispirato a totale dispregio della legalità.
Conseguenza della declaratoria di inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non sussistendo elementi per ritenere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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