Estradizione, termini custodia cautelare e autonomia della domanda di consegna (Cass. pen. Sez. VI n. 34813 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della retrodatazione dei termini di custodia cautelare di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non è compatibile con le misure coercitive applicate nell’ambito di un procedimento estradizionale, quando l’estradando sia destinatario di distinte misure adottate in procedimenti estradizionali diversi per fatti connessi. I termini di durata delle misure estradizionali si calcolano, infatti, in funzione della singola domanda di estradizione e del relativo procedimento di consegna, in ragione della eterogeneità funzionale tra custodia processuale ed estradizione e della clausola di compatibilità dell’art. 714, comma 2, cod. proc. pen.. La verifica di compatibilità va condotta con assoluto rigore sul versante della durata, al fine di evitare una inammissibile eterogenesi dei fini. Ove le due misure siano compatibili, gli effetti della misura applicata decorrono dal giorno della notifica del provvedimento cautelare, ai sensi dell’art. 297, comma 5, cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 30 luglio 2026, ha applicato all’estradando la misura cautelare della custodia in carcere, in esecuzione del mandato di arresto a fini estradizionali emesso dall’Autorità giudiziaria canadese. Il provvedimento si fonda su un mandato di arresto nazionale della Corte superiore del Quebec, per reati contestati in nove capi di imputazione e commessi dall’estradando quale capo di una organizzazione criminale.
L’estradando era già ristretto in custodia cautelare dal 26 marzo 2025 nell’ambito di altro procedimento estradizionale, per fatti connessi a quelli oggetto della nuova ordinanza e già noti alle Autorità richiedenti. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, relativi alla mancata retrodatazione dei termini, alla decorrenza posticipata della misura e alla omessa tempestiva traduzione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è rigettato. La Corte affronta il quesito relativo alla applicabilità della disciplina della retrodatazione quando l’estradando sia destinatario di misure cautelari applicate in distinti procedimenti estradizionali, per fatti diversi ma ritenuti connessi, e vi risponde negativamente.
Il percorso argomentativo muove dalla diretta applicabilità dell’art. 13 Cost. al tema dell’estradizione, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 41540 del 28/11/2006, Stosic. La funzione cautelare della custodia è connotazione costituzionalmente obbligata, a prescindere dalla natura del procedimento. La compressione dello status libertatis incontra un limite interno, rappresentato dalla funzione cautelare, e un limite esterno normativo, costituito dai limiti massimi della carcerazione preventiva.
Da tali premesse la Corte trae il corollario decisivo: i termini custodiali stabiliti per il processo ordinario e quelli che regolano la durata delle misure nel procedimento estradizionale sono concettualmente eterogenei, perché il fine e la durata del processo non hanno nulla a che vedere con l’estradizione. Il codice contrassegna in termini ristretti la privazione della libertà dell’estradando, imprimendo cadenze accelerate alle fasi del procedimento. Lo scrutinio della clausola di compatibilità dell’art. 714, comma 2, cod. proc. pen. va quindi condotto con assoluto rigore, per evitare una inammissibile eterogenesi dei fini.
Ne consegue la incompatibilità dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., riferito a ipotesi di connessione fra reati, con la disciplina dei termini della misura applicata in sede estradizionale, calcolati in funzione della singola domanda di estradizione. Non contraddice tale conclusione il precedente di Sez. 6, n. 36577 del 16/09/2022, che riguardava la riproposizione di una richiesta di estradizione per il medesimo fatto.
Il secondo motivo è rigettato con rettificazione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen.. La Corte rileva la contraddittorietà dell’ordinanza impugnata, che ha affermato la compatibilità tra le due misure e, insieme, la decorrenza della prima dalla cessazione della seconda. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 297, comma 5, e 714, comma 2, cod. proc. pen., stante la compatibilità tra le misure, gli effetti del provvedimento decorrono dal giorno della notifica. E’ dunque dal 30 luglio 2026 che decorre il termine dell’art. 714, comma 4, cod. proc. pen., con rettificazione che non comporta annullamento.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. Sussiste l’interesse della persona alloglotta a dedurre la nullità per tardiva traduzione dell’ordinanza solo se alleghi un effettivo pregiudizio per i diritti di difesa. Nel caso, il provvedimento tradotto è stato messo a disposizione prima dell’audizione ex art. 717 cod. proc. pen., con sospensione dell’udienza per consentirne la lettura, senza eccezioni formulate in tale sede. La doglianza, generica, è perciò inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.