Colloqui video per il detenuto al 41-bis e limiti tecnici dell’amministrazione (Cass. pen. Sez. I n. 35003 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen., è legittima l’adozione di misure organizzative differenziate per ciascun istituto in ordine alle modalità e alla frequenza dei colloqui, in funzione delle caratteristiche strutturali, della popolazione detenuta e del personale disponibile, purché tali modalità non impediscano di fatto l’esercizio del diritto del detenuto. Il diritto ai colloqui con i familiari, pur fondamentale e riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato, è soggetto a bilanciamento con le esigenze di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, nonché con le connesse necessità di controllo. La limitazione dei videocollegamenti imposta da difficoltà tecniche e organizzative dell’amministrazione penitenziaria non determina una compressione illegittima del diritto, ove risulti temporanea, contenuta e non contestata nei suoi presupposti fattuali.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto in espiazione di pena e sottoposto al regime differenziato dell’art. 41-bis ord. pen., ha chiesto l’ampliamento dei colloqui con i familiari a dodici mesi all’anno, invece dei sei mesi riconosciutigli, da effettuarsi mediante videocollegamento. L’amministrazione penitenziaria aveva autorizzato i colloqui visivi a mesi alterni, o comunque per un massimo di sei ore all’anno, con la specifica strumentazione in uso, limitazione giustificata dalla necessità di concedere tempo per gestire la nuova modalità esecutiva e dal rilevante numero degli aventi diritto.

Il Magistrato di sorveglianza di Cuneo, con ordinanza del 17/05/2024, aveva dichiarato inammissibile l’identico reclamo proposto ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha poi respinto il reclamo, confermando il bilanciamento operato e invitando il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria a valutare l’ampliamento dei colloqui. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 35-bis, 18 e 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen., degli artt. 3 e 27 Cost. e dell’art. 8 CEDU.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio già affermato in materia di regime differenziato, secondo cui sono legittime le misure organizzative differenziate per ciascun istituto, salvo che impediscano di fatto l’esercizio del diritto. Richiama sul punto Sez. I n. 47046 del 16/11/2021, Madonia, Rv. 282719-01, resa in tema di colloqui con i difensori, e ne estende la portata ai colloqui con i familiari.

Il diritto ai colloqui con i familiari è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime dell’art. 41-bis ord. pen., ai quali si applicano disposizioni restrittive sul numero e sulle modalità, purché giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, ordine pubblico, prevenzione dei reati e protezione dei diritti altrui. In situazioni di impossibilità o gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza, il detenuto può essere autorizzato a svolgerli mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità idonee ad assicurare le cautele imposte dalla norma (Sez. I n. 23819 del 22/06/2020, Rv. 279577-01; Sez. I n. 19290 del 09/04/2021, Rv. 281221-01; Sez. V n. 50469 del 08/11/2023, Rv. 285594-01).

Il provvedimento impugnato accerta una gravissima difficoltà di ordine economico del nucleo familiare, desunta dall’esiguo reddito della madre del ricorrente, e prende atto che già nel 2024 la limitazione a sei colloqui annuali era stata disposta per consentire all’amministrazione di organizzarsi. La Corte rileva che permangono, secondo le non contestate conclusioni del Tribunale, le difficoltà tecniche che impongono la riduzione dei videocollegamenti, anche a garanzia dei diritti degli altri detenuti.

Il ricorso non indica quali profili siano rimasti non valutati e tali da superare le difficoltà tecniche relative alla predisposizione dei collegamenti e alle connesse esigenze di controllo, limitandosi a prospettare genericamente la tutela di un diritto soggettivo. Il diritto invocato, per quanto fondamentale, va bilanciato con le finalità di sicurezza pubblica perseguite dal regime differenziato: la compressione così determinata è limitata e temporanea, in attesa del completamento dei programmati interventi infrastrutturali, sollecitati anche dal provvedimento impugnato. In mancanza di adeguate strutture tecniche, un numero maggiore di videocollegamenti porrebbe a rischio proprio le esigenze di sicurezza che giustificano le speciali misure. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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