Reato continuato in executivis: allegazioni difensive e verifica degli indici (Cass. pen. Sez. I n. 35004 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il riconoscimento del vincolo in executivis richiede una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, nonché la programmazione dei reati successivi, al momento del primo, almeno nelle linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare uno solo degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. Il condannato che invoca la continuazione ha un mero interesse, e non un onere giuridico, all’allegazione degli elementi sintomatici della preventiva programmazione unitaria: la mancata allegazione non può quindi essere valorizzata negativamente dal giudice. L’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è questione di fatto, insindacabile in legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e congrua.

Il Fatto

Il condannato proponeva istanza al Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell’esecuzione, per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le condotte criminose accertate con due distinte decisioni irrevocabili rese tra il 2010 e il 2018. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza, rilevando l’assenza di allegazione di elementi specifici e concreti a sostegno della dedotta unicità del disegno criminoso.

Il tribunale valorizzava, in senso ostativo, lo spazio temporale tra le condotte, superiore a quindici mesi, la diversità dei luoghi di commissione e l’inclinazione criminale desumibile dai precedenti, nonché le dichiarazioni dello stesso condannato, dalle quali emergeva l’estemporaneità di una delle scelte di delinquere. Avverso tale provvedimento il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui l’unitarietà del disegno criminoso esige un’anticipata ideazione delle violazioni, tutte presenti nella mente del reo nella loro specificità, desumibile da indici esteriori sintomatici. Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui l’unitarietà può essere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, purché il giudice dia conto di aver svolto un’adeguata e completa verifica degli indicatori prospettati.

Il provvedimento impugnato, osserva la Corte, rispetta tali principi: ha valorizzato la distanza temporale tra i fatti e la diversità dei luoghi, sottolineando l’assenza di un elemento che dimostrasse la previa rappresentazione dei reati successivi. A fronte di ciò, il ricorso propone solo una lettura alternativa dei dati già congruamente valutati, senza indicare la specifica lacuna motivazionale.

La Corte affronta poi il profilo dell’onere di allegazione. Rileva che l’affermazione del giudice dell’esecuzione è effettivamente errata: il condannato ha un mero interesse, e non un onere giuridico, all’allegazione degli elementi sintomatici della programmazione unitaria, come affermato da Sez. I n. 12914 del 2022. Tuttavia, tale premessa viene corretta ex art. 619 cod. proc. pen., poiché la decisione resta sorretta dall’esame dell’elemento unificante dedotto, valutato come inconsistente.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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