Continuazione esecutiva e tossicodipendenza non basta il singolo indice (Cass. pen. Sez. VII n. 35260 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione in sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo presuppone che l’identità del medesimo disegno criminoso sia rintracciabile sin dalla commissione del primo reato; non è sufficiente che i fatti siano collocati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale. Il giudice dell’esecuzione, che ritenga di non accogliere la richiesta anche solo con riguardo a taluni illeciti compresi in un arco temporale già oggetto di valutazione in sede di cognizione, deve motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione del giudice di merito. Lo stato di tossicodipendenza, in assenza di altri indici, non costituisce di per sé criterio sufficiente al riconoscimento della continuazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per l’applicazione della disciplina della continuazione tra più reati, tutti riferibili all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e commessi in un medesimo contesto territoriale.
La Corte di appello di Perugia, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto solo in parte la richiesta, riconoscendo il vincolo tra i reati oggetto di due delle sentenze indicate nell’istanza ed escludendolo per quelli oggetto delle altre. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 81 cod. pen. e il vizio di contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, reputando le doglianze manifestamente infondate. Il provvedimento impugnato ha adeguatamente argomentato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso sia desumibile sin dal primo reato, e ha escluso che essa emergesse dai provvedimenti passati in giudicato.
Il giudice dell’esecuzione, con motivazione immune da aporie logiche, ha qualificato l’attività del ricorrente come piazzamento e diffusione dello stupefacente nel mercato locale a fini di lucro. Su questa base ha ritenuto sussistente il vincolo solo tra i reati compresi nel medesimo arco temporale e caratterizzati da omogeneità di condotta, escludendolo per gli altri, espressivi di un generico programma delinquenziale.
La Corte richiama il principio per cui, in sede esecutiva, il giudice che intenda disattendere il riconoscimento del vincolo operato in sede di cognizione tra reati ricompresi in un arco temporale coincidente, in tutto o in parte, con quello dei fatti oggetto della domanda, è tenuto a motivare tale scelta. Nella specie il giudice dell’esecuzione ha assolto a tale onere, dando conto delle ragioni del diniego.
Quanto allo stato di tossicodipendenza, la Corte precisa che esso è stato valutato, ma non può costituire da solo, in assenza di altri indici, criterio sufficiente per il riconoscimento della continuazione. Le censure del ricorrente, volte a sollecitare una diversa lettura delle circostanze di fatto, non sono proponibili in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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