Continuazione esclusa se il secondo reato è solo occasionale (Cass. pen. Sez. VII n. 35247 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti reati e da porre invece in risalto l’occasionalità di uno dei due. Non basta, a fondare la continuazione, che il secondo fatto sia stato posto in essere per sottrarsi alle conseguenze del primo, quando le circostanze che lo hanno determinato fossero imprevedibili al momento della commissione del reato anteriore. La verifica del medesimo disegno criminoso è dunque rigorosa e non può risolversi nella sola contiguità temporale o nel collegamento funzionale tra gli episodi.

Il Fatto

Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui si chiedeva il riconoscimento della continuazione tra due reati oggetto di distinte sentenze di condanna: una tentata rapina aggravata commessa nel giugno 2013 e un reato di cui all’art. 496 cod. pen., commesso nel novembre 2013.

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza denunciando violazione di legge e vizi motivazionali di contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che nei reati contro il patrimonio a carattere predatorio sarebbe fisiologico che l’agente si dia alla fuga subito dopo il fatto e ponga in essere condotte dirette a evitare l’identificazione. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene le doglianze manifestamente infondate, perché non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, priva di aporie logiche. Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che dalle due sentenze di condanna non emerge alcun indice dal quale desumere che, al momento della tentata rapina, il ricorrente avesse già deliberato, sia pure per linee essenziali, di declinare false generalità per sottrarsi all’esecuzione dell’ordinanza restrittiva.

Rilevano, in senso contrario, circostanze imprevedibili al momento del primo reato: il buon esito delle indagini, l’emissione dell’ordinanza cautelare, la scelta di darsi alla latitanza e la possibilità di essere controllato dalla polizia giudiziaria. Si tratta di evenienze sopravvenute che spezzano il nesso di preventiva programmazione richiesto dalla continuazione.

La Corte giudica inconferente l’argomento difensivo secondo cui, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 496 cod. pen., sarebbe stata riconosciuta l’aggravante del nesso teologico. Tale rilievo non si confronta con il principio affermato dal giudice dell’esecuzione, richiamando Sez. 6, n. 35805 del 24/05/2007 e Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013: l’identità del disegno criminoso va negata quando la successione degli episodi escluda la programmazione unitaria e metta in luce l’occasionalità di uno di essi.

Il ricorso è pertanto inammissibile, in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte dirette a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non consentita in sede di legittimità, secondo il richiamo di Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020. All’inammissibilità seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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