Misure alternative e pericolosità sociale: verifica esaustiva richiesta al Tribunale (Cass. pen. Sez. I n. 35358 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure alternative alla detenzione, la gravità del reato commesso non è di per sé sola ostativa alla concessione del beneficio, essendo onere del Tribunale di Sorveglianza compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità. Il giudizio di perdurante pericolosità sociale, formulato sulla base della molteplicità dei fatti in espiazione e della pregressa esperienza di misura alternativa non seguita da una rimodulazione del rapporto con i valori socialmente condivisi, non è sindacabile in sede di legittimità quando non risulti irragionevole né fondato su dati di fatto erronei. Le doglianze che sollecitino una diversa valutazione degli elementi di fatto integrano una richiesta di rivalutazione non consentita in cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente, in espiazione per diverse condotte di reato commesse tra il 2016 e il 2018 — reati contro il patrimonio, danneggiamento seguito da incendio, lesioni — aveva introdotto richieste di applicazione di misure alternative. Con ordinanza del 17 marzo 2026 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia le aveva respinte, rilevando che il soggetto aveva già usufruito di una misura alternativa nel 2007, che mancava il documento di osservazione e che permaneva un profilo di pericolosità sociale ostativo all’accesso ai benefici richiesti.

Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione. Ha sostenuto che, a fronte della dimostrata disponibilità dell’alloggio, il Tribunale avrebbe dovuto concedere la detenzione domiciliare, non essendovi profili di concreta pericolosità: le condotte delittuose risalgono al 2018 e non vi sono evidenze posteriori.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. Il nucleo del percorso argomentativo di rigetto è individuato nella considerazione di perdurante pericolosità sociale del soggetto istante, tale da non consentire una prognosi favorevole ai sensi dell’art. 47, comma 2, ord. pen., in punto di assicurazione dal pericolo di reiterazione.

La Corte richiama il principio secondo cui il Tribunale deve compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità, precisando — sulla scorta di Sez. I n. 31809 del 9.7.2009 — che la gravità del reato commesso non è di per sé sola ostativa alla concessione del beneficio. Nel caso concreto, tuttavia, tale verifica risulta realizzata.

Il Tribunale ha infatti espresso un complessivo giudizio negativo sulla personalità del richiedente, alimentato non soltanto dalla molteplicità dei fatti in espiazione, ma anche dalla considerazione della pregressa esperienza di espiazione in misura alternativa, cui non ha fatto seguito una rimodulazione del rapporto tra il condannato e i valori socialmente condivisi.

Su tali basi, la valutazione non può dirsi irragionevole né fondata su dati di fatto erronei. Le doglianze del ricorrente finiscono per sollecitare una rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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