Responsabilità contabile dei gruppi consiliari e obbligo di rendicontazione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 173 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile, nel valutare la sussistenza del danno erariale derivante dall’uso di contributi pubblici destinati ai Gruppi consiliari, non è vincolato all’esito del giudizio penale. La formula assolutoria pronunciata per insussistenza del peculato — reato che presuppone la disponibilità del denaro nelle mani del pubblico ufficiale — non esclude la configurabilità del danno contabile, poiché diversi sono i beni giuridici tutelati e autonomo l’accertamento dei fatti materiali. Grava sul consigliere regionale beneficiario delle risorse l’onere di rendicontare, con documentazione coeva, non solo l’an ma anche il quomodo della spesa, dimostrandone l’inerenza alle finalità istituzionali del Gruppo. La reiterata omissione di tale dimostrazione integra colpa grave. La disorganizzazione dell’Ufficio di Presidenza non elide la responsabilità autonoma dell’amministratore.
Il Fatto
Un consigliere regionale, già Presidente e componente di un Gruppo consiliare, è stato condannato in primo grado dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria a pagare alla Regione una somma di oltre trentatremila euro a titolo di risarcimento del danno erariale, oltre rivalutazione e interessi. Gli si contesta di aver sostenuto, e posto a carico delle risorse destinate al Gruppo per l’esercizio 2009, spese non inerenti al mandato consiliare.
Il condannato appella la decisione prospettando quattro motivi: la non corretta interpretazione del concetto di inerenza rispetto alla normativa vigente; l’erroneo giudizio di non ammissibilità su alcune categorie di spese (trasporto, postali, telefoniche e di cancelleria, rappresentanza); la contestata qualificazione della condotta come gravemente colposa; il mancato riconoscimento del ruolo dell’Ufficio di Presidenza quale fattore che avrebbe escluso il nesso causale. In via subordinata invoca la riduzione del quantum e l’esercizio del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il rapporto con il giudizio penale, sul quale l’appellante fonda la richiesta di riforma. La pronuncia assolutoria, divenuta irrevocabile, riguarda fatti del 2010, 2011 e 2012 contestati come peculato, mentre la vicenda contabile concerne la mancata rendicontazione dei fondi dell’esercizio 2009. La diversità del perimetro temporale e del titolo di reato impedisce di accomunare le fattispecie.
Il Collegio chiarisce il significato della formula assolutoria piena: non vengono meno i fatti nella loro materialità, ma difettano i presupposti oggettivi del reato, poiché ai consiglieri non era anticipata alcuna somma, essendo unicamente rimborsate le spese documentate. L’assenza di denaro pubblico nella disponibilità dell’agente, condizione dell’appropriazione, preclude la configurazione del peculato. Da qui l’autonomia del giudice contabile, chiamato a valutare i medesimi fatti alla luce del diverso bene giuridico tutelato. Le valutazioni dei giudici penali sulle modalità di rendicontazione non sono mutuabili in sede contabile.
Sul primo motivo, la Corte richiama l’art. 4 della legge regionale n. 38 del 1990, che già indicava le destinazioni dei contributi e offriva precisi criteri per definire l’inerenza, in armonia con il principio generale che governa la spesa pubblica. Le ricevute prodotte, pur idonee a dimostrare l’avvenuta spesa, non provano la destinazione istituzionale. Il Collegio afferma che grava sul beneficiario di risorse pubbliche vincolate l’onere imprescindibile di rendicontarne puntualmente l’utilizzo, sia con riferimento all’an sia al quomodo, producendo documentazione coeva. Richiama sul punto la giurisprudenza contabile, secondo cui la giustificazione causale della singola spesa costituisce condizione di liceità della stessa, senza che ciò comporti inversione dell’onere della prova.
Il secondo motivo è rigettato nel merito: le singole ricevute, per taxi e autostrada, telefoniche, francobolli e spese di rappresentanza, difettano dell’indicazione delle finalità istituzionali e delle generalità del fruitore. Le spese per medaglie, coppe e trofei legate a un evento venatorio non rientrano nella categoria delle spese di rappresentanza.
Quanto all’elemento soggettivo, la reiterata omissione di dimostrazione della destinazione delle spese, la posizione ricoperta e il livello culturale dell’appellante conducono a qualificare la condotta come gravemente colposa. Nessuna esimente deriva dalla disorganizzazione della struttura: l’Ufficio di Presidenza era preposto alla ricezione e non alla verifica dell’inerenza, e l’appellante risponde autonomamente delle proprie carenze gestorie. L’appello è quindi rigettato e la sentenza confermata, con spese liquidate secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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