Nessuna responsabilità del concorrente nella falsa attestazione della presenza in servizio (Corte dei Conti Sez. III App. n. 188 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità per falsa attestazione della presenza in servizio disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001 riguarda esclusivamente il lavoratore che attesti falsamente la propria presenza mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o altre modalità fraudolente. Il concorrente che abbia agevolato la condotta del lavoratore non è destinatario di un obbligo risarcitorio fondato su tale disciplina, perché le norme richiamate fanno espresso ed esclusivo riferimento al lavoratore. Il criterio letterale prevale su ogni altro canone ermeneutico, e il danno all’immagine non può essere posto a carico del concorrente per via analogica.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con la sentenza impugnata, aveva condannato l’appellante — direttrice dei servizi generali e amministrativi di un istituto scolastico — al risarcimento del danno patrimoniale e del danno all’immagine, liquidato equitativamente in euro 3.000,00.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto che la condotta dell’appellante avesse agevolato una serie di false attestazioni di presenza in servizio di alcuni dipendenti, commesse attraverso l’inserimento manuale di dati divergenti rispetto a quelli rilevati dagli apparecchi di rilevazione delle entrate e delle uscite. La condanna trovava fondamento nella disciplina del d.lgs. n. 165/2001. L’appellante ha proposto impugnazione censurando il travisamento dei fatti, la violazione degli artt. 652 e 654 cod. proc. pen. e la nullità della sentenza ex art. 51, commi 6 e 7, cod. giust. cont., richiamando l’esito del provvedimento disciplinare di licenziamento che aveva escluso la sua responsabilità. La Procura ha chiesto la conferma della condanna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto l’appello rilevando che la sentenza impugnata muoveva da un presupposto erroneo: il giudice di primo grado vi ha applicato la speciale disciplina del d.lgs. n. 165/2001 a un soggetto diverso dal lavoratore, cioè all’appellante, che con il proprio comportamento imprudente avrebbe agevolato la condotta illecita altrui.

La Sezione ha fondato la propria lettura sul criterio letterale, principale canone ermeneutico ai sensi dell’art. 12 disp. prel.: alla legge non può attribuirsi altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole. Gli altri criteri non possono sovrapporsi alla volontà della legge consacrata nel testo. Nel percorso argomentativo la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità civile, secondo cui l’interpretazione non si sottrae al primato del criterio letterale (Cass., Sez. Un., n. 23051 del 25/07/2022).

La fattispecie astratta dell’art. 55-quinquies, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 è incentrata sul lavoratore che attesta falsamente la propria presenza in servizio o giustifica l’assenza con certificazione medica falsa. La descrizione è omogenea a quella dell’art. 55-quater, il cui comma 2 reca la definizione di falsa attestazione. Entrambe le disposizioni ruotano attorno al fatto del lavoratore.

Nel caso di specie non era stato condannato chi aveva attestato la propria presenza, ma un soggetto diverso. La Corte ha escluso che la sentenza penale di condanna potesse fondare la responsabilità del concorrente, anche richiamando l’art. 55-quater, comma 1-bis. La norma fa espresso ed esclusivo riferimento al lavoratore e non prevede eguale obbligo in capo al concorrente. Neppure un’estensione analogica sarebbe stata possibile. Il Collegio ha quindi accolto l’appello, rigettando la domanda risarcitoria della Procura, con condanna alle spese legali a carico della Procura stessa in favore dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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