Danno erariale, prescrizione e lodo Bernardo: limiti al danno da disservizio (Corte dei Conti Sez. III App. n. 191 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per fatti costituenti reato, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti, fuori dei casi di occultamento doloso, dalla conoscibilità obiettiva del pregiudizio e del nesso di causalità con la condotta del pubblico dipendente. La conoscibilità del danno da mancata entrata e da disservizio si realizza quando il Procuratore regionale dispone di informazioni specifiche e circostanziate, idonee a fondare la relativa azione. Il danno da lesione dell’immagine della pubblica amministrazione non è perseguibile ove la sentenza irrevocabile di condanna riguardi un reato non compreso tra i delitti contro la pubblica amministrazione richiamati dall’art. 17, co. 30 ter, del d.l. 78/2009. Il danno da disservizio, quale lesione del nesso sinallagmatico, è risarcibile e quantificabile in via equitativa in misura correlata alla retribuzione percepita nel periodo dell’illecito.

Il Fatto

Il Procuratore regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio un militare della Guardia di finanza, in congedo, per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla sua partecipazione a un sodalizio criminale operante nel settore del gioco elettronico. Le condotte contestate consistevano nell’agevolare il sodalizio mediante la rivelazione anticipata dei controlli, consentendo ai correi di sottrarre gli apparecchi irregolari prima delle ispezioni.

La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 187/2021/R, aveva condannato il finanziere al risarcimento del danno da mancata entrata del Prelievo unico erariale, del danno da disservizio e di quello da lesione dell’immagine. L’interessato ha proposto appello, deducendo l’intervenuta prescrizione e la carenza del nesso eziologico. In sede penale era intervenuta condanna definitiva per il solo reato di associazione per delinquere, dopo che i delitti di corruzione e rivelazione di segreti erano stati dichiarati prescritti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il tema della prescrizione. La norma applicabile ratione temporis fissa il termine quinquennale dalla data del fatto dannoso o, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta del danno. Il principio della conoscibilità obiettiva, già espresso dalle Sezioni riunite n. 743/1992, va coordinato con il bilanciamento, richiamato dalla Consulta, tra l’esigenza di certezza del dies a quo e la possibilità effettiva di far valere il diritto.

Secondo la Corte, il Procuratore regionale che disponga di tutte le informazioni idonee a conoscere gli elementi essenziali della fattispecie dannosa non può restare inerte in attesa che il pregiudizio si completi in altra sede, non potendo tale inerzia ridondare in danno del presunto danneggiante. Il dies a quo resta ancorato al momento oggettivo della conoscibilità del pregiudizio e del nesso causale. Nel caso concreto, la conoscenza affidabile dei fatti si è realizzata con l’apertura del primo fascicolo istruttorio, il 3 dicembre 2009.

La Corte valuta la nota della Guardia di finanza richiamata dall’appellante, osservando che essa risulta trasmessa alla sola Procura della Repubblica e non alla Procura contabile, con i conseguenti vincoli di tutela del segreto investigativo. Anche aderendo alla tesi della discovery dalla data del rinvio a giudizio, il danno da mancata entrata del PREU risulta comunque prescritto, essendo il primo atto interruttivo utile la costituzione in mora del 9 aprile 2019. Il danno da disservizio, invece, non è prescritto, poiché il termine è stato interrotto dalla costituzione in mora del 14 novembre 2014.

Sul danno non patrimoniale, il Collegio dissente dal primo giudice. Il lodo Bernardo, all’art. 17, co. 30 ter, del d.l. 78/2009, subordina la perseguibilità di tale danno alla presenza di una sentenza irrevocabile di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale. Il delitto associativo di cui all’art. 416 cod. pen. per cui il militare è stato definitivamente condannato non rientra tra le fattispecie richiamate. La tesi del rinvio dinamico alla fonte è respinta: trattasi di rinvio materiale, statico e recettizio. Ne deriva il proscioglimento per la posta da lesione dell’immagine.

Il danno da disservizio è invece confermato. Le condotte, connotate da dolo, sono accertate con sentenza penale irrevocabile e, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., la vincolatività del giudicato copre i fatti nella loro dimensione materiale, restando al giudice contabile la verifica del nesso causale. La quantificazione nel 30% del trattamento economico lordo del periodo incriminato è congrua, avendo il finanziere asservito la pubblica funzione al sodalizio, con prestazione contra legem e ingiustificato arricchimento.

La sentenza è pertanto riformata quanto al danno da mancata entrata, dichiarato prescritto, e al danno da lesione dell’immagine, dichiarato improponibile, mentre è confermata la condanna per il danno da disservizio, con regolazione delle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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