Recupero indebito pensionistico termine annuale decorre da dichiarazione redditi (Corte dei Conti Sez. III App. n. 189 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ripetizione di indebito previdenziale per superamento dei limiti reddituali, l’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991 impone all’INPS di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali e di provvedere, entro l’anno successivo, al recupero di quanto pagato in eccedenza. Entro tale termine l’Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione, iniziando il procedimento amministrativo di recupero e portandolo a conoscenza del pensionato, non essendo sufficiente l’effettiva materiale riscossione. Il dies a quo del computo annuale va individuato nel termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi per ciascun anno di imposta, ove il reddito rilevante sia stato ivi integralmente rappresentato. Decorso inutilmente il termine, l’indebito diviene irripetibile, restando irrilevante la buona fede del percettore, perché la decadenza trova causa nella stessa ratio della norma.
Il Fatto
La vicenda riguarda una pensionata titolare di trattamento ai superstiti a carico della gestione pubblica. L’INPS aveva emesso quattro provvedimenti di recupero per somme corrisposte in eccedenza negli anni dal 2014 al 2017, a seguito del superamento dei limiti reddituali di cumulabilità.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con sentenza n. 98/2022, aveva accolto il ricorso della pensionata dichiarando irripetibili le somme e riconoscendole il diritto alla restituzione di quanto trattenuto. L’INPS ha proposto appello, sostenendo che, escluso il primo indebito del 2014, tutte le altre richieste fossero tempestive.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello ha anzitutto ribadito l’applicabilità dell’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991 anche alle pensioni a carico delle gestioni pubbliche, non risultando tale comma limitato alla sola gestione privata. Ha richiamato sul punto la sentenza Sez. III App. n. 82 del 2023 e la circolare INPS n. 47 del 2018.
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo, soffermandosi sull’evoluzione dell’art. 35 d.l. n. 207/2008 e sull’art. 13, comma 6, lett. c), d.l. n. 78/2010. Da tale intervento deriva che, per la gestione pubblica, l’onere di comunicazione dei redditi può essere assolto dal pensionato con il riporto degli stessi nella dichiarazione annuale trasmessa all’Amministrazione finanziaria. L’obbligo di informativa diretta all’Istituto resta fermo solo quando il pensionato non sia tenuto alla compilazione del modello reddituale.
Nel caso concreto la Corte ha accertato che la pensionata aveva regolarmente presentato le dichiarazioni per tutte le annualità, circostanza non contestata dall’INPS. Ha quindi individuato il dies a quo nel termine ultimo di presentazione del modello Unico per ciascun anno di imposta, considerando anche le proroghe intervenute.
Richiamando Cass. civ., Sez. Lav., n. 13918/2021 e n. 26601/2020, nonché la sentenza Sezioni riunite n. 4/2008/QM, la Corte ha distinto due fasi: la verifica dei dati reddituali e la successiva revisione con recupero dell’indebito. Ha inoltre precisato, con Sez. III n. 533/2023, che i termini annuali sono due e consecutivi.
Applicando tali principi, il Collegio ha verificato che i tre provvedimenti di recupero risultano tutti intempestivi, essendo intervenuti oltre il termine annuale decorrente dall’accertamento. L’appello è stato pertanto rigettato, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell’INPS alle spese di lite.
Nota della Redazione
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