Amministratore indipendente non esecutivo compatibile salvo poteri gestori (Corte dei Conti Sez. III App. n. 215 del 30.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La carica di amministratore indipendente non esecutivo assunta da un docente universitario in una società bancaria avente scopo di lucro non integra, di per sé, alcuna delle ipotesi di incompatibilità assoluta con lo status di dipendente pubblico previste dall’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, ove non comporti l’esercizio di poteri gestori esecutivi. Il divieto di assumere cariche in società aventi fine di lucro va infatti riferito alle sole cariche che implicano esercizio diretto di poteri gestionali. In tema di danno erariale, il termine quinquennale di prescrizione ex art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 decorre non dal compimento della condotta, ma dal momento in cui il danno diviene obiettivamente conoscibile nella sua dimensione giuridica di ingiustizia. L’autorizzazione agli incarichi extraistituzionali non può essere né tacita né retroattiva, e la sua assenza è fonte di colpa grave.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia ha citato in appello un docente universitario, già convenuto in primo grado, chiedendo la condanna al pagamento di oltre 220.000 euro in favore dell’Università di appartenenza. La somma era articolata in tre voci: la retribuzione percepita nel periodo in cui il docente aveva ricoperto la carica di consigliere di amministrazione in due società bancarie, ritenuta incompatibile con lo status di professore universitario; i compensi liquidati dalla banca per il 2008; la differenza tra trattamento economico a tempo pieno e a tempo definito.

Il Giudice di prime cure aveva rigettato integralmente la domanda. La Procura ha proposto appello principale; il docente ha proposto appello incidentale, lamentando l’erronea individuazione del dies a quo della prescrizione. La Procura generale ha concluso per l’accoglimento del primo appello e il rigetto del secondo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto esaminato l’appello incidentale, per priorità logica: l’eventuale prescrizione avrebbe reso superfluo l’esame del merito. La questione centrale attiene all’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, che fissa in cinque anni il termine decorrente dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero dalla sua scoperta in caso di occultamento doloso. La Corte ha ricostruito l’evoluzione giurisprudenziale, dalle Sezioni Unite civili n. 576 del 2008 alle pronunce successive, per affermare che il termine decorre dal momento in cui il danno è oggettivamente percepibile e riconoscibile nella sua dimensione giuridica, non dal compimento della condotta.

Nel caso concreto, la conoscenza del presunto danno erariale da parte dell’amministrazione è stata collocata alla data della segnalazione proveniente dal Dipartimento della Funzione Pubblica. La Corte ha escluso che la pretesa rilevanza mediatica della nomina, su testate specialistiche estranee agli interessi accademici, potesse assolvere alla funzione di rendere conoscibile il danno, non risultando comprensibile come essa potesse giungere agli organi di governo dell’Ateneo. L’appello incidentale è stato quindi rigettato.

Nel merito, il Collegio ha confermato il rigetto dei motivi della Procura relativi al periodo successivo al 1° novembre 2008, quando il docente era in regime di impegno a tempo definito. In tale regime non era necessaria alcuna autorizzazione preventiva per incarichi in società a scopo di lucro, salvo che implicassero poteri gestionali esecutivi. La Corte ha ricostruito la figura dell’amministratore indipendente non esecutivo, richiamando la Raccomandazione della Commissione europea del 15 febbraio 2005 e le Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di governo societario delle banche. Pur non essendo estranei alle dinamiche gestionali, gli amministratori indipendenti non esercitano poteri gestori esecutivi; pertanto la carica non integrava incompatibilità assoluta con lo status di professore.

Diversa la conclusione per il periodo in cui il docente era a tempo pieno. Il Collegio ha ritenuto che egli, pur sapendo o dovendo sapere di non poter accettare incarichi senza autorizzazione preventiva, abbia comunque assunto la carica e percepito i compensi. L’opzione per il tempo definito, intervenuta dopo la nomina ed efficace solo dal 1° novembre 2008, non sana la condotta precedente, poiché non sono ammissibili autorizzazioni tacite o retroattive. La condotta è stata quindi qualificata come colpa grave, con conseguente accoglimento parziale dell’appello della Procura e condanna al pagamento dei compensi percepiti nel periodo di impegno a tempo pieno, oltre rivalutazione e interessi. Le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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