Abuso d’ufficio del DSGA: danno all’immagine senza danno da retribuzione (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 85 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di condanna per abuso d’ufficio ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., nel giudizio di responsabilità amministrativa quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua attribuzione all’agente. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi che individua i supplenti in violazione del principio di scorrimento delle graduatorie e omette di astenersi in situazione di conflitto di interessi pone in essere una condotta dolosa. Non è tuttavia provato il danno da retribuzione, quando i supplenti designati siano iscritti in graduatoria, muniti dei requisiti e abbiano utilmente prestato servizio, poiché l’illegittimo affidamento non rende dannosa la spesa per automatismo. Sussiste invece il danno all’immagine della pubblica amministrazione, non patrimoniale, parametrato alla retribuzione erogata per effetto della condotta illecita e alla risonanza della vicenda.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio l’ex DSGA di due istituti scolastici fiorentini, chiedendone la condanna al risarcimento di 29.470,92 euro in favore del Ministero dell’Istruzione. Le si contestava di avere individuato, per supplenze brevi del personale ATA, persone legate da vincoli di parentela o di conoscenza, senza attingere alle graduatorie predisposte.

Per gli stessi fatti la convenuta era stata condannata in sede penale per abuso d’ufficio con sentenza del Tribunale di Firenze n. 2942 del 19 giugno 2018, parzialmente confermata in appello, con riduzione della pena per intervenuta prescrizione di alcuni fatti, e poi dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3546 del 25 febbraio 2021. La Procura contabile chiedeva il rimborso delle somme erogate ai supplenti e il risarcimento del danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’efficacia della sentenza penale irrevocabile. Richiamato l’art. 651 cod. proc. pen., la Corte ritiene accertato con efficacia di giudicato il comportamento commissivo della convenuta, che ha individuato i supplenti in violazione delle norme di legge e del principio di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Costituzione, senza astenersi in una situazione di conflitto di interessi.

Quanto all’elemento soggettivo, il dolo è desunto dalla consapevolezza della violazione del principio di scorrimento e dalla volontà di far conseguire il contratto a chi non ne avrebbe avuto diritto. Irrilevante è la circostanza che i contratti siano stati sottoscritti dai dirigenti scolastici: la convenuta aveva comunque curato le operazioni propedeutiche e la scelta dei nominativi.

La Corte esclude però la prova del danno da retribuzione. Il personale incaricato ha regolarmente svolto l’attività, era iscritto nelle graduatorie e possedeva i requisiti richiesti, per quanto collocato in posizione arretrata. L’illegittimo affidamento non determina per automatismo la dannosità della spesa, richiamandosi sul punto Corte conti Sez. III Centr. n. 347/2018. L’eventuale responsabilità per il mancato utilizzo del personale interno va ascritta al dirigente che ha firmato le supplenze.

È invece riconosciuta la responsabilità per il danno all’immagine. Verificati i presupposti di proponibilità ai sensi dell’art. 51, comma 6, del c.g.c. e richiamata Corte cost. n. 123 del 2023, la Corte qualifica il pregiudizio come danno non patrimoniale che incide su prestigio, credibilità e corretto funzionamento dell’amministrazione (tra le altre, Sez. III centr. n. 4/2024).

In assenza della prova di un’utilità illecitamente percepita ex art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, la quantificazione segue i criteri giurisprudenziali. Tenuto conto del ruolo non apicale, ma della reiterazione delle condotte dal 2011 al 2013 e della diffusione sulla stampa locale, la Corte liquida 9.823,64 euro, pari alle retribuzioni erogate, con rivalutazione e interessi. Le spese sono compensate per l’accoglimento parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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