Omessa e apparente motivazione in appello contabile su ricalcolo pensione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 53 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica l’appello alla Corte dei conti è consentito per soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., restando escluse le questioni di fatto. Tuttavia il giudice d’appello può annullare la sentenza impugnata quando ricorra omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia, ancorché costituente questione di fatto. Il vizio di omessa motivazione si configura quando la motivazione sia materialmente assente; quello di motivazione apparente quando le argomentazioni siano del tutto inidonee a rivelare il percorso logico del provvedimento, rendendo impossibile ogni controllo sulla sua esattezza. La condanna alle spese del giudizio di primo grado, adottata in difetto di adeguata motivazione, è parimenti illegittima.
Il Fatto
Gli appellanti, ex militari in quiescenza, sono titolari di pensione computata con sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. Essi avevano impugnato la determinazione dell’INPS lamentando che la quota retributiva della pensione maturata sino al 31 dicembre 1995 non fosse stata rideterminata applicando l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973.
La Sezione territoriale, accogliendo un’eccezione dell’INPS, ha rilevato che uno dei ricorrenti non aveva maturato quindici anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995 e, ritenendo le posizioni non sovrapponibili, ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato, condannando ciascun ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 in favore dell’INPS. Avverso tale pronuncia gli appellanti hanno proposto appello, censurando la sentenza per assoluta mancanza di motivazione in ordine all’inammissibilità e al rigetto, nonché per l’errata interpretazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente il tema del perimetro dell’appello contabile. In base all’art. 170, comma 1, c.g.c., l’appello in materia pensionistica è consentito per soli motivi di diritto. Il giudice d’appello può però annullare la sentenza impugnata per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto.
Le Sezioni Riunite n. 10/QM del 2000 hanno delineato i criteri distintivi tra motivi di diritto e motivi di fatto. I primi investono la portata dispositiva di una norma e il suo ambito applicativo; rientrano tra i motivi di diritto i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo. Il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello solo quando la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.
La Corte richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui il vizio di omessa o apparente motivazione sussiste quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato esame di punti decisivi, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. È escluso che tali vizi possano consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti rispetto a quello preteso dalla parte.
Nel caso concreto l’impugnata sentenza è viziata sia da omessa sia da apparente motivazione. Il giudice di primo grado si è limitato a dichiarare l’inammissibilità del ricorso per la non sovrapponibilità dell’anzianità contributiva di uno dei ricorrenti, senza motivare il rigetto del gravame. Le poche righe poste a fondamento della decisione appaiono oggettivamente inidonee a consentire il controllo della ratio decidendi. Del tutto irragionevole risulta, inoltre, la condanna dei ricorrenti alle spese legali in favore dell’INPS. L’appello è pertanto accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio al primo giudice, in diversa composizione, per una nuova pronuncia sul merito e sulle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nota della Redazione
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