Agente contabile e resa del conto per la tassa automobilistica regionale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 304 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È agente contabile, tenuto alla resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 141, sesto comma, c.g.c., l’ente pubblico che, in forza di disciplina regionale, sia abilitato a ricevere i pagamenti della tassa automobilistica per conto della Regione e a gestire l’intero procedimento di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell’imposta. La circostanza che tali operazioni avvengano in forma telematica e che l’ente non detenga materialmente il denaro riscosso non esclude la qualifica di agente contabile: il maneggio di denaro pubblico può essere anche virtuale. Né la qualifica è esclusa dallo svolgimento, da parte dello stesso soggetto, dell’attività di gestore del pubblico registro automobilistico, che si pone in rapporto complementare con quella di esattore del tributo.

Il Fatto

La Regione Calabria aveva assegnato all’ente gestore del pubblico registro automobilistico, con decreto del giudice monocratico, il termine per la presentazione del conto relativo all’esercizio 2019, con avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla compilazione d’ufficio del conto e all’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, c.g.c.

L’ente ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 142 c.g.c., chiedendo l’annullamento del decreto e sostenendo di non essere passivamente legittimato alla resa del conto. Ha dedotto che, a decorrere dall’esercizio 2019, la gestione della tassa automobilistica regionale era transitata sulla piattaforma pagoBollo, in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale, e che la propria attività istituzionale si era limitata alla tenuta del P.R.A., senza alcun maneggio di denaro, neppure in forma dematerializzata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina regionale che, in attuazione del d.m. n. 418/1998, ha individuato l’ente quale soggetto abilitato a ricevere i pagamenti della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1999. Tale normativa si inserisce nel processo di trasferimento alle Regioni della funzione di riscossione, accertamento e contenzioso in materia, avviato dal d.lgs. n. 504/1992 e completato dall’art. 17 della legge n. 449/1997.

Su questa base la Corte ritiene che l’attività svolta dall’ente per l’esercizio 2019 concorresse alla gestione del tributo per conto della Regione. L’ente non è un mero tramite tecnico-telematico: la gestione della tassa costituisce attività complessa che comporta liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell’imposta da riversare all’ente titolare.

Il Collegio affronta poi la tesi difensiva fondata sulla dematerializzazione dei pagamenti. Le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale e dell’art. 38, comma 1-ter, d.l. n. 124/2019 impongono che, dal 1° gennaio 2020, i pagamenti della tassa automobilistica avvengano esclusivamente tramite sistemi elettronici collegati alla piattaforma pagoPA. Il sistema pagoBollo, lungi dal configurarsi come mera modalità tecnica di pagamento, costituisce lo strumento operativo attraverso cui l’ente svolge concretamente l’attività di riscossione, operando in interoperabilità con le banche dati del pubblico registro automobilistico.

Da ciò la Corte trae la conclusione che il maneggio di denaro pubblico possa essere anche solo virtuale. L’ente, in quanto concessionario del servizio di esazione, era incaricato di riscuotere e versare le somme nelle casse regionali ed era fornito del potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio. La titolarità del P.R.A., inoltre, consentiva all’ente di constatare l’insorgenza del presupposto dell’imposta, di emettere gli avvisi e di riscuotere il tributo.

Il ricorso è pertanto respinto. La Corte conferma il decreto opposto e dispone la compilazione d’ufficio del conto per l’esercizio 2019, a spese dell’agente contabile, a cura dell’amministrazione regionale, nel termine di sessanta giorni dalla notifica, in contraddittorio con l’agente contabile ai sensi dell’art. 614, primo comma, lett. b), r.d. n. 827/1924. Il ricorrente soccombente è condannato al pagamento delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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