Trattamento speciale alla vedova: non spettano gli assegni di superinvalidità (Corte dei Conti Sez. III App. n. 88 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento speciale triennale previsto dall’art. 93, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 in favore della vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio è parametrato al 100% del trattamento tabellare di prima categoria fruito in vita dal dante causa, con il solo assegno complementare di cui all’art. 101 del d.P.R. n. 1092/1973, e non all’assegno complessivo goduto in vita dal superinvalido. Gli assegni di superinvalidità e di cumulo per coesistenza d’infermità, di cui agli artt. 100 e 109 del d.P.R. n. 1092/1973, hanno natura strettamente personale ed espressamente non reversibile e non integrano pertanto né il trattamento speciale né la successiva pensione privilegiata di reversibilità. Il rinvio agli assegni accessori contenuto nell’art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 va inteso come mero richiamo alle singole disposizioni del Titolo VI, che comprende emolumenti eterogenei, reversibili e non reversibili, e non consente di superare la clausola espressa di non reversibilità.
Il Fatto
Il coniuge della ricorrente, soldato in congedo, era titolare dal 1987 di pensione privilegiata tabellare di prima categoria per infermità contratte in servizio e, in quanto grande invalido per servizio, degli assegni di superinvalidità, di assistenza e accompagnamento, di cumulo e dell’indennità integrativa speciale. Dopo il decesso, la Ragioneria territoriale dello Stato ha liquidato alla vedova, per un triennio, il trattamento speciale di reversibilità di cui all’art. 93, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 nella misura del 100% della pensione tabellare goduta dal dante causa. Ritenendo il trattamento non corretto, la vedova ne ha chiesto la rideterminazione, con inclusione degli assegni accessori; la richiesta è stata respinta sul rilievo della non reversibilità di tali emolumenti.
La Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, con la sentenza n. 140/2023, ha accolto parzialmente la domanda, ritenendo inclusi nel trattamento speciale l’assegno di superinvalidità e quello di cumulo di infermità. Avverso tale decisione ha proposto appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con contestuale istanza di inibitoria, respinta con ordinanza n. 15/2023 per difetto di prova del gravissimo danno.
La Motivazione della Corte
La Sezione Terza centrale d’appello ricostruisce il sistema partendo dall’art. 92 del d.P.R. n. 1092/1973. Il comma 1 riconosce ai congiunti la pensione privilegiata indiretta nella misura e alle condizioni delle pensioni di guerra, ma per gli assegni accessori rinvia alle disposizioni del Titolo VI del medesimo testo unico. Il rinvio è a singole voci: tredicesima, quote aggiunte di famiglia, indennità integrativa speciale, assegno di superinvalidità, assegno di incollocabilità, indennità di assistenza e accompagnamento, assegno di cura, assegno per cumulo di infermità, indennità speciale annua.
Il Collegio sottolinea che i trattamenti indiretti e di reversibilità derivanti dalle pensioni privilegiate tabellari militari non sono riconducibili a forme di previdenza esclusiva o sostitutiva dell’AGO e restano perciò estranei all’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, con la relativa riduzione in funzione del reddito. Essi sono disciplinati dal d.P.R. n. 1092/1973 e continuano a godere, se spettante, dell’indennità integrativa speciale.
Quanto alla qualificazione degli emolumenti rivendicati, la Corte rileva che l’assegno di superinvalidità è espressamente dichiarato non reversibile dall’art. 100 del d.P.R. n. 1092/1973, così come l’assegno di cumulo per coesistenza d’infermità dall’art. 109. La loro funzione è reintegrare il danno patrimoniale di chi si sacrifica per accudire il superinvalido, non gratificare economicamente quest’ultimo: donde il necessario collegamento con l’esistenza in vita del dante causa. Analogo ragionamento vale per l’indennità di assistenza e accompagnamento, legata alla permanenza in vita del titolare.
Il rinvio dell’art. 92, comma 1, secondo periodo, agli assegni accessori del Titolo VI non supera la clausola di non reversibilità, perché quella categoria comprende emolumenti non omogenei, reversibili e non reversibili, e va letta come mero richiamo alle singole discipline. Il dato letterale dell’art. 93, comma 1 conferma l’esclusione: alla vedova spetta, per tre anni, il 100% del trattamento tabellare di prima categoria con il solo assegno complementare dell’art. 101, esso pure dichiarato non reversibile e per questo espressamente previsto nel trattamento speciale dei superstiti, poi soppresso dall’art. 18, comma 2, della legge n. 9/1980.
La Corte esamina i precedenti richiamati dal primo giudice e dalla difesa dell’appellata e li ritiene non conferenti rispetto alla composizione del trattamento. L’appello è dunque accolto sul primo motivo, con riforma della sentenza regionale nel senso della non spettanza, sul trattamento speciale della vedova, degli assegni di superinvalidità e di cumulo. Gli altri motivi restano assorbiti. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Ministero.
Nota della Redazione
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