La destituzione del poliziotto travolge retroattivamente la pensione dalla sospensione cautelare (Corte dei Conti Sez. II App. n. 223 del 09.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento disciplinare di destituzione del dipendente della Polizia di Stato produce effetti retroattivi dal momento dell’adozione della sospensione cautelare dal servizio. Ne consegue che il trattamento pensionistico erogato alla cessazione dal servizio è travolto, con revoca, dalla sanzione espulsiva, sempre che alla data della sospensione il dipendente non avesse maturato i requisiti per il diritto a pensione. Il differente regime riservato alla Polizia di Stato rispetto alle Forze armate a ordinamento militare non lede il principio di uguaglianza, trovando giustificazione nelle obiettive diversità sostanziali dei due sistemi. Il collegamento tra misura cautelare e destituzione è insieme temporale e funzionale, e la tardiva attivazione del procedimento disciplinare non lo interrompe.
Il Fatto
Un appartenente alla Polizia di Stato cessava dal servizio per inidoneità, con conseguente attribuzione del trattamento pensionistico. Successivamente l’Amministrazione revocava quel trattamento a seguito di un provvedimento disciplinare di destituzione, con decorrenza dalla data della prima sospensione cautelare dal servizio, risalente al maggio 2003.
Il dipendente impugnava la revoca davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, che rigettava il ricorso con sentenza n. 511/2021. Proponeva quindi appello, deducendo la violazione del principio di uguaglianza, l’insussistenza nel settore della Polizia di Stato di una norma che preveda la caducazione retroattiva del trattamento previdenziale e l’assenza del collegamento tra sospensione cautelare e procedimento disciplinare, avviato solo nel 2016.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge tutte le censure. Quanto al primo motivo, i principi invocati dall’appellante operano per i corpi a ordinamento militare, per i quali l’art. 37 della legge n. 599/2014, poi trasfuso nell’art. 923, comma 5, del d.lgs. n. 66/2010, àncora gli effetti della cessazione dal servizio alla perdita del grado conseguente al procedimento penale o disciplinare, purché pendente alla data della cessazione. La Polizia di Stato resta invece disciplinata dal d.P.R. n. 737/1981, che non prevede una simile equivalenza.
Non sussiste alcuna disparità di trattamento. La Corte costituzionale, con le sentenze n. 33/2023 e n. 270/2022, ha più volte ritenuto che il diverso regime, anche pensionistico, non lede il principio di uguaglianza, trovando razionale giustificazione nelle diversità sostanziali dei due ordinamenti.
Anche il secondo motivo è infondato. La sospensione cautelare è provvedimento di natura disciplinare e l’art. 9 del d.P.R. n. 737/1981 la pone in stretta connessione con la pendenza del procedimento penale. La sua durata è contenuta entro il limite di cinque anni dall’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990, che ne prevede la revoca di diritto una volta decorso il termine. Dal quadro normativo emerge un collegamento insieme temporale e funzionale tra misura cautelare e destituzione: la sospensione è funzionale al provvedimento definitivo espulsivo.
La Corte aderisce alla giurisprudenza contabile maggioritaria, secondo cui la sanzione espulsiva retroagisce al momento dell’adozione della sospensione cautelare, in linea con i principi della giurisprudenza amministrativa richiamati. L’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973, che fa decorrere la pensione dalla cessazione dal servizio, non è in contrasto con tale ricostruzione, poiché il diritto presuppone che a quella data i requisiti fossero maturati: circostanza esclusa nel caso concreto.
Quanto all’ultima censura, relativa alla tardività del procedimento disciplinare, la Corte la ritiene irrilevante. La tardiva attivazione non incide sul collegamento funzionale tra misura provvisoria e definitiva e costituisce semmai motivo di illegittimità del provvedimento da far valere davanti al giudice amministrativo, impugnativa nella specie mai proposta. L’appello è quindi rigettato e la sentenza di primo grado confermata, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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