Decorrenza della pensione privilegiata e prescrizione dei ratei (Corte dei Conti Sez. II App. n. 6 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, qualora la domanda amministrativa sia presentata oltre due anni dal giorno in cui è sorto il diritto, la decorrenza economica del trattamento è fissata dall’art. 191, comma 3, del d.p.r. n. 1092/1973 al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il diritto ai ratei pensionistici non si prescrive in pendenza di un provvedimento che li riconosca e li liquidi, poiché il relativo dies a quo coincide con la decorrenza economica così determinata. Ne consegue che l’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei arretrati, ancorata a un termine anteriore alla decorrenza legale, è infondata.
Il Fatto
Un ex militare di leva, in servizio dal dicembre 1978 al dicembre 1979, aveva riportato nel giugno 1979, durante una saldatura presso una caserma, il distacco della retina dell’occhio sinistro con perdita totale della vista. Il giudice di primo grado, in difformità dal parere del Collegio medico-legale, aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità e il diritto alla pensione privilegiata, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 15.4.1984. Con successiva sentenza n. 885/2021 l’infermità era ascritta alla VI categoria della Tab. A annessa al d.p.r. n. 834/1981; la decisione era poi parzialmente riformata, quanto alla decorrenza, dalla sentenza n. 522 del 16.11.2022, con riconoscimento del trattamento dall’1.9.1991, in relazione alla domanda amministrativa dell’8.8.1991.
L’istituto previdenziale ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva di primo grado, censurando l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione dei ratei ultraquinquennali e chiedendo che fosse dichiarata la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio precedente il deposito del ricorso introduttivo. Si è costituito il Ministero della Difesa, contestando la sussistenza della propria legittimazione passiva e l’infondatezza dell’eccezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello affronta la questione della decorrenza economica della pensione privilegiata e del momento da cui decorre la prescrizione dei ratei. L’appellante sosteneva che il diritto a pensione fosse azionabile a prescindere da un provvedimento di riconoscimento e liquidazione, richiamando il principio secondo cui solo gli ostacoli giuridici, e non le mere difficoltà di fatto, impediscono il decorso della prescrizione, invocando al riguardo le SS.RR. 16/QM/2003.
Il Collegio rileva anzitutto che il dies a quo è stato già correttamente fissato con la sentenza n. 522 del 16.11.2022 di questa Sezione, con effetto di giudicato: la decorrenza coincide con il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa dell’8.8.1991, e dunque con l’1.9.1991.
La soluzione della questione è quindi individuata nella disciplina dell’art. 191, comma 3, del d.p.r. n. 1092/1973, secondo cui, per le liquidazioni da effettuarsi a domanda presentata oltre due anni dal giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dei documenti prescritti.
Su questa base la Corte rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata. Il richiamo dell’appellante alla novella del 1985 e all’art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, come sostituito dall’art. 2 della l. n. 428/1985, non vale a spostare il termine di decorrenza stabilito dalla norma speciale in materia pensionistica. Nulla per le spese quanto all’appellato contumace; spese compensate tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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