Rito abbreviato in appello contabile ed estinzione del giudizio per avvenuto pagamento (Corte dei Conti Sez. II App. n. 84 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato previsto dall’art. 130 c.g.c., il soggetto nei cui confronti sia già stata pronunciata sentenza di condanna per responsabilità amministrativa può chiedere alla sezione d’appello, previo parere favorevole del pubblico ministero, che il procedimento sia definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70% del danno contestato in citazione. Il rito assolve a una funzione deflattiva e assicura l’incameramento certo e immediato delle somme risarcitorie all’erario. La definizione del giudizio è subordinata all’integrale e tempestivo pagamento di quanto determinato dal collegio, comprese le spese del giudizio di primo grado. Accertata l’esecuzione dei versamenti nel termine, il giudice d’appello dichiara definito il giudizio.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo aveva condannato l’appellante, a titolo di colpa grave, a risarcire all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli della Regione Abruzzo la somma di € 51.638,97, oltre accessori e spese di giudizio liquidate in € 202,47. La pretesa risarcitoria traeva origine dalla condanna riportata dall’Amministrazione davanti al giudice del lavoro per le condotte di mobbing realizzate dall’appellante nei confronti di un funzionario assegnato al suo ufficio, condanna confermata dalla Corte di Appello de L’Aquila sotto forma di demansionamento.
Avverso la sentenza di primo grado l’appellante propose appello, formulando in via pregiudiziale istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 130 c.g.c. e chiedendo di definire il procedimento con il pagamento di € 36.147,28, pari al 70% dell’importo imputato in citazione. La Procura generale espresse parere positivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti applicativi del rito abbreviato, qualificandolo come rito speciale con funzione deflattiva e a garanzia dell’incameramento certo e immediato delle somme risarcitorie all’erario. La disposizione consente anche a chi abbia già subito una sentenza di condanna di accedere alla definizione agevolata, previo parere favorevole del pubblico ministero, mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70% del danno contestato in citazione.
Nel caso concreto l’istanza era stata proposta per la prima volta in appello. Con il decreto n. 2/2023 la Sezione l’aveva accolta, determinando l’importo in € 36.147,28, corrispondente al 70% della pretesa risarcitoria azionata in citazione, come concordemente richiesto dalle parti, oltre a € 202,47 per spese di giudizio. La definizione era stata altresì subordinata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, con termine di trenta giorni per il versamento.
La Corte ha poi esaminato la documentazione depositata dal difensore dell’istante, che attestava l’esecuzione dei pagamenti: la ricevuta del bonifico di € 36.147,28 in favore dell’Amministrazione, l’attestazione dell’avvenuto accredito da parte dell’ufficio competente e la ricevuta del versamento in favore della Tesoreria Centrale dello Stato per le spese di giudizio.
La documentazione allegata ha dimostrato la tempestiva e corretta esecuzione degli incombenti fissati nel decreto, sicché la Sezione ha dichiarato definito il giudizio d’appello, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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