Inammissibile l’appello in materia pensionistica su questioni di fatto (Corte dei Conti Sez. I App. n. 109 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni rientranti nella giurisdizione della Corte dei conti, l’art. 170, comma 1, cod. giust. cont. limita l’appello ai soli motivi di diritto e qualifica espressamente come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio. Ne consegue che è inammissibile l’appello con cui il pensionato chieda una rivalutazione nel merito della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate. L’art. 170, comma 4, cod. giust. cont., che impone il rinvio al primo giudice in caso di omessa o apparente motivazione su un punto dirimente costituente questione di fatto, non è applicabile quando il giudice di prime cure abbia analiticamente motivato la propria decisione, ancorandola alla documentazione in atti. Il sindacato del giudice d’appello resta quindi circoscritto alla verifica della tenuta logica della motivazione, non estendendosi alla ricostruzione del nesso eziologico.
Il Fatto
Un militare in pensione ha adito la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia impugnando il decreto ministeriale di rigetto delle proprie istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità e di concessione della pensione di privilegio, con ascrivibilità per cumulo a Tab. A) Cat. 8^, oltre al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e al successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame. La Sezione regionale, con sentenza n. 240 del 24 marzo 2022, ha respinto il ricorso, rilevando l’assenza di evidenze probatorie sul nesso eziologico e la superfluità di una CTU.
Il pensionato ha proposto appello davanti alla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, deducendo l’illogicità, la contraddittorietà e il difetto di motivazione della decisione, la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 CEDU, nonché l’omessa ammissione della CTU, e chiedendo l’accertamento del diritto alla dipendenza da causa di servizio delle infermità. Il Ministero della Difesa non si è costituito in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 170 del codice di giustizia contabile, che in funzione limitativa dell’appellabilità delle sentenze in materia pensionistica consente l’appello per soli motivi di diritto e qualifica come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio.
Su questa base, la domanda dell’appellante — volta a ottenere una rivalutazione della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate — è stata qualificata come questione di mero fatto, estranea all’ambito dell’appello pensionistico. L’appello è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 170, comma 1, cod. giust. cont.
Il Collegio esclude inoltre la riconducibilità della vicenda all’art. 170, comma 4, cod. giust. cont., che impone il rinvio al primo giudice in caso di omessa o apparente motivazione su un punto dirimente costituente questione di fatto. Il primo giudice ha invece analiticamente motivato, richiamando la documentazione in atti: quanto alla patologia psichiatrica, ha rilevato la mancata prova di condizioni lavorative caratterizzate da elementi di anomalia; il rapporto informativo non ha evidenziato situazioni di disagio ambientale né condizioni particolarmente gravose. Le patologie ortopediche sono state ricondotte a processi degenerativi legati all’età. Anche per la sinusopatia è emersa l’insussistenza dell’impiego in attività esterne e la conformità dei locali climatizzati ai limiti di legge.
Le ulteriori doglianze — in particolare l’omessa ammissione della CTU e la dedotta violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 CEDU — sono state ricondotte al medesimo quadro. La mancata disposizione della consulenza è stata giustificata dal giudice di prime cure in ragione della sufficienza della documentazione probatoria acquisita e dell’assenza di adeguati elementi di prova contrari, secondo la valutazione di rilevanza ex artt. 96, comma 1, e 156, comma 7, cod. giust. cont., in coerenza con l’art. 94, comma 1, cod. giust. cont.
Da ciò l’inammissibilità dell’appello. Non essendosi costituita la parte appellata, la Corte non ha statuito sulle spese di difesa, nulla disponendo anche per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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