Nullità dell’invito a dedurre e prescrizione del danno erariale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 104 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’invito a dedurre eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presuppone l’esatta individuazione del luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario e la impossibilità di consegna per momentanea assenza, incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c. Ove all’unico tentativo di consegna il destinatario risulti “sconosciuto” all’indirizzo, l’ufficiale giudiziario o l’agente postale è tenuto a svolgere ricerche per accertare l’eventuale trasferimento e l’organo procedente a disporre il rinnovo della notificazione. In difetto di rinnovo, la notificazione dell’invito a dedurre è nulla e l’atto di citazione introduttivo del giudizio contabile è inammissibile, per la funzione di garanzia della completezza istruttoria e della posizione dell’incolpato riconosciuta all’invito dalle Sezioni Riunite. Ai fini della prescrizione, il termine decorre dalla conoscibilità obiettiva del danno, salvo che l’occultamento doloso imponga di far riferimento alla conoscenza effettiva; la sola esteriorizzazione delle condotte in sede di controllo esclude l’occultamento doloso.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’emergenza umanitaria determinatasi nel 2011 per l’eccezionale afflusso di migranti provenienti dal Nord Africa. La Procura regionale contestava a un dirigente del Settore Protezione Civile regionale, in qualità di soggetto attuatore, e al legale rappresentante di una cooperativa sociale di avere affidato e gestito, mediante un sistema ritenuto fraudolento, i servizi di accoglienza, con un danno per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile quantificato in euro 718.630,00.

La Sezione regionale, con la sentenza n. 75/2022, respingeva le eccezioni di nullità della notificazione dell’invito a dedurre e di prescrizione, e condannava in via solidale i convenuti al risarcimento di euro 480.000,00, rideterminando il danno. Proponevano appello il rappresentante della cooperativa, il dirigente in via incidentale e la Procura generale, quest’ultima per ottenere un importo maggiore.

La Motivazione della Corte

La Sezione dispone preliminarmente la riunione dei tre giudizi, ai sensi dell’art. 184 c.g.c., in quanto diretti a impugnare la medesima sentenza. Passa poi all’esame del primo motivo dell’appellante principale, concernente la notificazione dell’invito a dedurre: le ricevute di ritorno riportavano la dicitura “sconosciuto” nel riquadro della cartolina.

La Corte ricorda che la notificazione degli atti del processo contabile è disciplinata dal codice di procedura civile, per il richiamo dell’art. 42 c.g.c., e che le ipotesi dell’art. 140 c.p.c. riguardano la irreperibilità relativa o temporanea. La norma presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio sia esattamente individuato e che la copia non possa essere consegnata per momentanea assenza, incapacità o rifiuto delle persone legittimate a riceverla.

Richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, la Sezione afferma che, tutte le volte in cui emergano elementi idonei a ingenerare il sospetto del trasferimento del destinatario in altro luogo sconosciuto, l’ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere ricerche, considerato il valore meramente indiziario delle risultanze anagrafiche. Nel caso di specie, la circostanza che il destinatario fosse risultato “sconosciuto” all’indirizzo imponeva alla Procura procedente di verificare la circostanza e di disporre il rinnovo della notificazione.

Dalla nullità della notificazione dell’invito a dedurre discende l’ulteriore conseguenza della nullità della citazione e della sua inammissibilità. La Corte richiama la duplice funzione dell’invito a dedurre — di garanzia della completezza istruttoria e della posizione soggettiva dell’invitato — riconosciuta dalle Sezioni Riunite, e conclude che, in caso di omissione dell’invito per mancata rituale notificazione, l’atto di citazione è inammissibile. Gli ulteriori motivi dell’appellante restano assorbiti.

Quanto all’appello incidentale del dirigente, la Corte esamina l’eccezione di prescrizione. Ai fini dell’individuazione del dies a quo, distingue le ipotesi di conoscibilità obiettiva del danno, riferite ai casi di difetto di occultamento doloso o di condotta colposa, da quelle di conoscenza effettiva, contraddistinte dall’accertamento doloso. L’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 ribadisce la decorrenza del termine dalla conoscibilità obiettiva.

Le deliberazioni della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria assumono carattere dirimente: esse segnalavano le criticità poi contestate, sicché le condotte risultavano già esteriorizzate in sede di controllo e caratterizzate da conoscenza oggettiva sin dal 2012. Poiché l’azione contabile veniva avviata solo nel 2020, la prescrizione risultava maturata già dal 2017. L’appello incidentale della Procura generale, tendente a un più elevato importo, è respinto, con riforma integrale della sentenza gravata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *