Contributo di scopo e rapporto di servizio: sussiste la giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 122 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di responsabilità per danno erariale, il rapporto di servizio che radica la giurisdizione della Corte dei conti sussiste anche quando l’ente pubblico eroghi a un soggetto privato un contributo di scopo, non qualificabile come prezzo di una prestazione corrispettiva. Il privato beneficiario si inserisce nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici e risponde davanti al giudice contabile quando, disponendo della somma in modo diverso dal programmato, frustra lo scopo perseguito dall’amministrazione erogatrice. Rileva la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi della contribuzione, non la qualità del soggetto gestore né il titolo in base al quale la gestione è svolta. La giurisdizione contabile si radica anche nei confronti di chi, con la società fruitrice, abbia intrattenuto un rapporto organico, purché dai suoi comportamenti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’iniziativa di promozione del territorio regionale, attuata per mezzo di un’Agenzia strumentale dell’ente, destinataria di un trasferimento di risorse finalizzato alla realizzazione di un format televisivo dedicato alle eccellenze agroalimentari, nel quadro delle azioni propedeutiche alla partecipazione a una esposizione universale. Il direttore generale dell’Agenzia manifestava l’interesse a contribuire al progetto e, con successiva determinazione, approvava il programma e il mandato a contrarre, cui seguiva la stipula della convenzione con la società produttrice per un contributo di euro 900.000,00.

Dopo polemiche politiche sullo spreco di risorse pubbliche, l’Agenzia assumeva un atteggiamento dilatorio e la funzione di direzione veniva revocata; i commissari succeduti annullavano in autotutela gli atti di concessione, ma tali provvedimenti erano annullati dal giudice amministrativo. Seguiva una transazione con la società e il pagamento di euro 1.073.873,72, oltre a spese legali. La Procura contabile citava in giudizio il direttore, la società e il suo legale rappresentante. La Sezione regionale dichiarava il difetto di giurisdizione verso la società e il rappresentante e condannava il direttore per colpa grave. Il direttore appellava, contestando anche il difetto di giurisdizione; la società eccepiva l’inammissibilità di tale motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto, in applicazione del criterio di graduazione logica delle questioni, il profilo della giurisdizione, nonostante sia stato proposto in via subordinata. L’eccezione di inammissibilità degli appellati è respinta: una volta esercitata l’azione di responsabilità nei confronti di tutti i convenuti, valgono le ordinarie regole del processo e la parte che abbia interesse a impugnare la decisione declinatoria ben può appellarla, sebbene la Procura non l’abbia fatto.

Sul merito della giurisdizione, il Collegio afferma che essa si determina in base alla domanda e al petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi e della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata. Il giudice di prime cure avrebbe errato nel qualificare il rapporto come sinallagmatico: le somme erogate non costituivano il prezzo di un servizio, ma un contributo di scopo, a copertura dei costi dell’attività promozionale.

La fattispecie è ricondotta dal giudice amministrativo, con pronunce passate in giudicato, agli accordi sostitutivi di provvedimento di cui all’art. 11 della legge n. 241/1990, cui si applica anche l’art. 12 della medesima legge. Il Collegio sottolinea che l’accordo resta funzionale all’esercizio di un interesse pubblico, di cui l’amministrazione rimane titolare. Elemento decisivo è la previsione della rendicontazione dell’utilizzo delle somme, che la società ha reso senza contestazione, indice della riconducibilità al rapporto di servizio.

Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ribadisce che l’esistenza di un rapporto contrattuale tra amministrazione e privato non esclude la giurisdizione contabile: è sufficiente che il privato, ponendo in essere i presupposti per l’illegittima percezione del finanziamento o disponendo della somma in modo diverso dal preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall’ente. Nei confronti della società la giurisdizione è dunque affermata.

Quanto al legale rappresentante in proprio, la Corte richiama l’orientamento secondo cui la giurisdizione contabile si radica anche verso chi, con la società, abbia intrattenuto un rapporto organico, ove dai suoi comportamenti sia derivata la distrazione delle risorse. Nel caso, non essendo stati evidenziati comportamenti fraudolenti distrattivi volti a procurarsi vantaggi personali, la giurisdizione è declinata in favore del giudice ordinario. L’appello è pertanto parzialmente accolto: la causa è rinviata al primo giudice, in diversa composizione, per la prosecuzione nel merito; restano assorbite le ulteriori questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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