Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta integrazione del trattamento pensionistico (Corte dei Conti Sez. I App. n. 132 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile la cessazione della materia del contendere si determina a seguito della sopravvenienza, in corso di causa, di circostanze idonee a eliminare la posizione di conflitto tra le parti e a rendere oggettivamente inutile la pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia. La sopravvenuta liquidazione del trattamento pensionistico integra tale presupposto quando soddisfa integralmente la pretesa azionata. Il giudice dichiara l’estinzione del giudizio e, in presenza di pronunce giurisprudenziali succedutesi nel tempo sulla materia, dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.

Il Fatto

Un ex militare della Marina Militare, in congedo dal 16 novembre 2012 e titolare di pensione liquidata con il sistema misto, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’attribuzione dell’aliquota di rendimento del 44 per cento sulla quota calcolata con il sistema retributivo, invocando l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 in ragione di un’anzianità di servizio inferiore a quindici anni alla data del 31 dicembre 1995.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con la sentenza n. 375/2021, aveva rigettato il ricorso. L’appellante ha proposto gravame notificato il 5 aprile 2022, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 e richiamando le Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto, rilevando che in favore dei militari con anzianità inferiore a quindici anni spetta il coefficiente del 2,44 per cento e non quello del 2,445 per cento richiesto.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio la difesa dell’appellante ha depositato istanza di passaggio in decisione e cessazione della materia del contendere, precisando che la richiesta del coefficiente del 2,445 per cento, formulata nell’atto di appello, era frutto di un mero errore materiale. La stessa difesa ha dichiarato che l’INPS aveva medio tempore integrato il trattamento pensionistico applicando l’aliquota del 2,44 per cento.

Il Collegio ha richiamato il principio per cui la cessazione della materia del contendere si determina a seguito della sopravvenienza, in corso di causa, delle circostanze idonee a eliminare la posizione di conflitto tra le parti e a rendere oggettivamente inutile la pronuncia del giudice su quanto forma oggetto della controversia. A sostegno, la Corte ha citato la propria Sez. I App. n. 420/2023 e, ex plurimis, la Cass. civ. Sez. III n. 12253/1998.

Alla luce di quanto dichiarato dalla parte appellante, il Collegio ha preso atto dell’avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto dall’INPS con riferimento alla domanda azionata in giudizio e, quindi, dell’avvenuto soddisfacimento delle pretese dell’appellante. Ha pertanto ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

In considerazione delle diverse pronunce giurisprudenziali succedutesi nel tempo sulla materia oggetto di lite, le spese legali sono state compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c. Il P.Q.M. ha dichiarato l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese e nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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