Pensione privilegiata militare e nesso causale indimostrato con l’uranio impoverito (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 166 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata ordinaria del militare, il diritto presuppone la sussistenza di una patologia ascrivibile alle categorie tabellari e non suscettibile di miglioramento, nonché la sua dipendenza da causa o concausa di servizio efficiente e determinante. L’onere di provare gli elementi costitutivi grava sul ricorrente, non operando in materia pensionistica alcuna inversione delle regole dell’art. 2697 cod. civ.. La mera esposizione a fattori di rischio tipizzati dal legislatore in altra disciplina — nella specie uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti — non integra di per sé la prova del nesso eziologico, restando necessario verificare che tale esposizione abbia costituito causa o concausa della patologia. In difetto di acquisizioni scientifiche dotate di attendibilità, il ricorso alle presunzioni ex art. 2729 cod. civ. è inibito e l’incertezza eziologica risolve in mancanza di prova su un elemento costitutivo della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare di carriera della Marina Militare transitato all’impiego civile, ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria per l’infermità qualificata come leucopenia persistente su base immunopatica reattiva. L’I.N.P.S. aveva respinto la domanda con determinazione richiamata in atti, sulla base del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che aveva escluso la dipendenza dal servizio.
Il ricorrente ha dedotto la partecipazione a numerose missioni estere — in Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo — e l’esposizione a uranio impoverito, nanoparticelle di metalli pesanti, onde elettromagnetiche e altre sostanze nocive. Ha chiesto l’accoglimento previa consulenza tecnica d’ufficio, con declaratoria della causa di servizio e dell’ascrivibilità tabellare. L’Istituto si è costituito eccependo l’infondatezza della domanda e, in via gradata, la prescrizione del diritto ai benefici economici e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha respinto in via preliminare l’eccezione di prescrizione, richiamando l’art. 5 d.P.R. 1092/1973 che sancisce l’imprescrittibilità del diritto a pensione. Ha inoltre rilevato che l’istanza amministrativa di accertamento della dipendenza da causa di servizio era stata presentata nel 2009, prima della cessazione dal servizio, con esclusione del regime decadenziale dell’art. 169 d.P.R. 1092/1973.
Nel merito, il giudice ha richiamato l’art. 67, comma 1, d.P.R. 1092/1973 e l’art. 64, commi 2 e 3 del medesimo decreto, secondo cui le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa o concausa efficiente e determinante. Ha escluso che operi una presunzione, assoluta o relativa, di dipendenza dal servizio per il solo fatto che la patologia si sia manifestata durante la prestazione.
Il passaggio centrale riguarda il ricorso alle presunzioni: il giudice ha affermato che, in difetto di leggi scientifiche dotate di elevato grado di attendibilità, la valutazione presuntiva sarebbe priva dei requisiti dell’art. 2729 cod. civ. e che l’incertezza eziologica non può essere addossata all’Amministrazione, non avendo il legislatore previsto per la pensionistica privilegiata ordinaria l’inversione dell’onere della prova propria del settore bellico.
Il giudice ha poi escluso che la disciplina speciale invocata — art. 1078 d.P.R. 90/2010 e i richiamati artt. 603 e 1907 d.lgs. 66/2010 — possa fondare automaticamente il riconoscimento, trattandosi di speciale elargizione per esposizione a uranio impoverito, che presuppone comunque l’accertamento del nesso causale. Quanto al parere del Reparto di Ematologia dell’Ospedale Dimiccoli, che aveva qualificato la patologia come citopenia clonale di significato indeterminato e l’aveva correlata al servizio, il giudice lo ha disatteso perché fondato su un’esposizione indimostrata, sia qualitativamente sia quantitativamente.
Il giudice ha inoltre escluso efficacia alla sentenza del T.A.R. Puglia-Lecce n. 647/2016, non essendo l’I.N.P.S. parte di quel giudizio, richiamando Cass. civ. Sez. III n. 18325 del 2019 in tema di inopponibilità del giudicato riflesso al terzo titolare di rapporto autonomo. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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