Improcedibile l’appello se l’appellante non compare a due udienze consecutive (Corte dei Conti Sez. I App. n. 50 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio d’appello dinanzi alla Corte dei conti, quando l’appellante non compare all’udienza di discussione, benché anteriormente costituito, il Collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 196 c.g.c. La norma non lascia margini discrezionali una volta accertata la duplice, ingiustificata assenza del difensore, poiché la comunicazione del rinvio è funzionale proprio a consentire la comparizione alla seconda udienza. Le spese di difesa sono compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c., in ragione della definizione in rito del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva agito in primo grado davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia per il riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Il ricorso era stato respinto con sentenza, impugnata poi in appello davanti alla Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti.
L’appellante ha dedotto un unico articolato motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973, sull’eccesso di potere e sull’erronea presupposizione in diritto, chiedendo l’accertamento del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico in godimento con applicazione dell’aliquota annua del 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995. L’Inps non si è costituito in appello. La vicenda processuale ha poi assunto un assetto diverso, definito su un piano preliminare di rito.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina anzitutto il profilo pregiudiziale. All’udienza del 5 ottobre 2023, constatata l’assenza del difensore dell’appellante, era stata pronunciata ordinanza a verbale, con rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 196 c.g.c. L’ordinanza conteneva anche l’avvertenza che, ove il rappresentante della parte appellante non fosse comparso per la seconda volta all’udienza fissata, l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
La Corte dà atto che l’ordinanza è stata regolarmente comunicata il 16 ottobre 2023 a mezzo pec dalla Segreteria al difensore dell’appellante. La comunicazione è elemento centrale nel ragionamento del Collegio: è proprio attraverso di essa che la parte assente viene posta in condizione di conoscere la nuova udienza e di provvedere alla comparizione.
Il Collegio richiama il contenuto dell’art. 196 c.g.c. e ne ripercorre la scansione: se l’appellante non compare all’udienza di discussione, benché costituitosi anteriormente, il Collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante; se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
All’udienza del 18 gennaio 2024 nessuna delle parti è comparsa. Risultano così acclarate la mancata comparizione del difensore di parte appellante sia all’udienza odierna sia a quella precedente del 5 ottobre 2023, nella quale l’udienza era stata rinviata con ordinanza a verbale comunicata alla parte assente. Si verificano dunque le condizioni previste dalla norma, con la conseguenza che l’appello va dichiarato improcedibile.
La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di difesa, ai sensi dell’art. 31 c.g.c. Nulla è disposto per le spese della sentenza, in ragione della natura previdenziale della controversia. Il P.Q.M. dichiara pertanto improcedibile il giudizio d’appello, con spese di difesa compensate e nulla per le spese della sentenza.
Nota della Redazione
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