Revocazione per documento decisivo: prova della forza maggiore e decisività (Corte dei Conti Sez. I App. n. 55 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione straordinaria per scoperta di documenti decisivi, ai sensi dell’art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c., il ricorrente deve provare sia la causa di forza maggiore che gli ha impedito la tempestiva produzione in giudizio, sia la decisività del documento. La decisività postula l’idoneità dell’atto a fondare una decisione diversa, mediante prova diretta dei fatti di causa. È inammissibile il ricorso che non offra tale duplice dimostrazione, non essendo sufficiente che l’atto risulti astrattamente pertinente. Gli ulteriori motivi di revocazione di fatto, connessi al documento reputato decisivo, restano assorbiti; ove autonomi, sono comunque tardivi se proposti oltre il termine annuale di cui all’art. 178, comma 4, c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, già dirigente di un dipartimento regionale, era stato condannato in primo grado al risarcimento del danno erariale per l’adozione della determinazione dirigenziale con cui era stato approvato un bando di concorso contenente una clausola di riserva del 50% dei posti al personale interno sin dalla fase preselettiva. La Sezione giurisdizionale regionale aveva quantificato il danno nell’esborso sostenuto dall’amministrazione per la fase preselettiva poi annullata in autotutela. La sentenza di primo grado era stata confermata in appello.

Con ricorso depositato nel 2023 il ricorrente ha chiesto la revocazione di quest’ultima pronuncia, deducendo di aver rinvenuto solo nel febbraio 2023 un documento che, a suo dire, lo aveva diffidato dall’intervenire nella procedura concorsuale, così escludendo la colpa grave e il nesso causale. Ha prospettato, inoltre, errori di fatto connessi alla mancata conoscenza dell’atto. La Procura generale ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c., che consente la revocazione quando, dopo la sentenza, siano stati rinvenuti documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario. Si tratta, al pari dell’art. 395, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., di revocazione straordinaria, che permette di far valere elementi scoperti oltre i termini perentori di impugnazione.

Il motivo è dichiarato inammissibile per difetto dei presupposti di legge. Quanto alla mancata disponibilità, il Collegio rileva che l’atto, in quanto destinato al ricorrente, era a lui conoscibile e, comunque, diligentemente acquisibile, anche in via telematica, per le esigenze di difesa. Non risulta dirimente la circostanza della sua assenza dal servizio per effetto dei provvedimenti di sospensione.

Il Collegio esamina poi la comunicazione con cui il Segretario generale avrebbe negato l’accesso agli atti: essa, in realtà, si limitava a indicare l’archivio presso cui la documentazione era disponibile e a suggerire di riformulare l’istanza all’attuale gestore del servizio di archiviazione. Non è dunque provata l’impossibilità di acquisizione già nel corso del giudizio di primo grado.

Difetta, inoltre, il requisito della decisività: il documento si riferisce a un bando riservato a persone con disabilità, procedura diversa da quella oggetto di causa, che riguardava un concorso pubblico per esami a quaranta posti con riserva al personale interno. L’atto non integra dunque un ordine scritto, ma un semplice invito a evitare sovrapposizioni. Esso non è idoneo a fornire prova, neppure indiziaria, dei fatti di causa e, se tempestivamente acquisito, non avrebbe condotto a un diverso convincimento. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza contabile e di legittimità.

Gli ulteriori errori di fatto, prospettati in stretta connessione con il documento, restano assorbiti dall’inammissibilità del motivo principale. Il Collegio aggiunge che essi sono comunque tardivi, essendo il termine annuale per la revocazione di cui all’art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta nel giugno 2019, mentre il ricorso è stato depositato nel giugno 2023. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con spese a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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