Nomina del Collegio medico legale della difesa e giusto processo pensionistico (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 43 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nomina del Collegio medico legale del Ministero della difesa, quale ausiliario del giudice nel processo pensionistico contabile, non integra di per sé violazione del giusto processo e dell’art. 111 Cost. Il Collegio non presta attività in favore delle parti, né opera nell’interesse dell’amministrazione, agendo in posizione di neutralità con particolari cognizioni tecniche. Spetta al giudice verificare in contraddittorio le conclusioni del parere, che può anche disattendere. Il processo pensionistico contabile, avendo ad oggetto il rapporto previdenziale e non un provvedimento amministrativo, è caratterizzato da cognizione piena, sicché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul diverso modello del giudizio amministrativo di legittimità non è conferente.
Il Fatto
Un militare di leva, già riconosciuto affetto da infermità dipendente da causa di servizio, chiedeva il riconoscimento della pensione privilegiata di sesta categoria per una patologia psico-organica ritenuta connessa a un pregresso trauma cranico. Il Ministero della difesa aveva respinto la domanda con decreto dirigenziale; il ricorso proposto davanti alla Sezione giurisdizionale siciliana veniva accolto in primo grado, ma la sentenza era annullata in appello per vizio di motivazione, con rimessione degli atti al giudice di prime cure.
Riassunto il giudizio, il giudice di primo grado interpellava il Collegio medico legale dello Stato maggiore della difesa, respinta l’istanza di ricusazione proposta dall’interessato. Sulla base del parere, il ricorso veniva rigettato con la sentenza n. 652 del 2022. L’interessato ha proposto appello, dolendosi della violazione delle norme sul giusto processo per avere il primo giudice nominato consulente tecnico un organo dipendente dal Ministero della difesa, parte in causa.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta la questione se la nomina del Collegio medico legale del Ministero della difesa, istituito presso la stessa Sezione giurisdizionale, integri un vizio di legge. L’appellante invoca la violazione degli artt. 166, 97 e 23 del d.lgs. n. 174/2016 e dell’art. 111 Cost., rilevando che le norme vietano di nominare consulenti tecnici coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio.
La Corte respinge la censura richiamando il proprio consolidato orientamento, espresso da ultimo nella sentenza n. 43 del 2023, conforme alla giurisprudenza delle altre sezioni di appello (Sezione prima centrale d’appello n. 345 del 2023). Il Collegio medico legale non presta attività a favore delle parti, né opera nell’interesse del Ministero, agendo invece quale organo ausiliario del giudice. La verifica delle conclusioni è rimessa al giudice, in pieno contraddittorio, e il parere può essere anche disatteso. Richiamata è l’ordinanza n. 248 del 2007 della Corte costituzionale, posta a fondamento della compatibilità della nomina con il giusto processo.
Quanto alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Placì c/Italia, la Sezione ne esclude la conferenza. In quel giudizio il Consiglio di Stato, organo di ultima istanza della giustizia amministrativa, aveva cognizione limitata dell’atto amministrativo e non poteva sindacarne il merito: le conclusioni del Collegio erano divenute l’unica prova incontestata e decisiva. Il giudizio contabile ha invece caratteristiche differenti, poiché il suo oggetto è il rapporto previdenziale e non un provvedimento amministrativo di cui si chieda l’annullamento.
Il diritto alle prestazioni previdenziali nasce direttamente dalla legge al verificarsi delle condizioni previste; i provvedimenti dell’amministrazione hanno carattere di meri atti di certazione e ricognizione, privi di natura concessoria. Il giudice contabile ha pertanto cognizione piena dell’atto incidente sul rapporto previdenziale, senza limiti nel sindacato.
Nel caso concreto, il primo giudice non ha aderito supinamente al parere, ma lo ha sottoposto a vaglio critico sulla base della documentazione, giungendo a escludere la correlazione tra la patologia psichica e il trauma cranico risalente a molti anni prima. L’appello è quindi rigettato, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.